Il Fertilizer Consultants Network, un gruppo internazionale di consulenti esperti nel settore dei fertilizzanti, che opera in Europa, Nord Africa, India, Cina e Sud America, desidera portare alcune riflessioni all'attenzione della Commissione Europea DG-Grow.


Prendendo in considerazione la prossima applicazione del Fpr (Regolamento (Ue) 2019/1009), fissata per il 16 luglio 2022 e la situazione che si è finora creata, si può facilmente verificare che sono assenti alcuni importanti elementi normativi.


In particolare, a livello europeo:

  • Bulgaria e Romania non hanno ancora designato le proprie autorità di notifica alla Commissione;
  • Bulgaria, Croazia, Italia, Romania e Slovenia non hanno ancora comunicato alla Commissione le procedure di notifica;
  • gli Organismi Notificati al momento sono solo 3 e solo altri 2-3 verranno nominati nei prossimi mesi (nessun italiano);
  • si è ancora in attesa della pubblicazione della versione consolidata del Fpr aggiornata almeno con le modifiche apportate dai Regolamenti Delegati (Ue) della Commissione numeri 2021/1768, 2021/2086, 2021/2087 e 2021/2088;
  • solo da poche settimane sono state rese disponibili circa 80 specifiche tecniche e dovremo attendere fino al 2024/2025 per le circa 200 norme armonizzate richieste per la presunzione di conformità dei fertilizzanti a marchio Ce;
  • non sono disponibili orientamenti tecnici a supporto delle procedure di valutazione della conformità;
  • alcuni concimi inclusi nel Reg. (Ce) 2003/2003 non sono previsti nelle nuove Categorie Funzionali di Prodotto (Pfc) previste dal Fpr;
  • la Categoria di Materiali Costituenti (Cmc) numero 10 (Sottoprodotti di origine animale) è ancora vuota, di conseguenza molti fertilizzanti a base organica non possono essere a marchio Ce;
  • vi sono alcuni vuoti normativi come l'assenza di limiti minimi per i mesoelementi nei concimi organo-minerali;
  • ci vorrà molto tempo per adeguarsi ai requisiti di registrazione Reach (Reg. (Ce) 1907/2006) imposti dal Fpr come la registrazione di sostanze prodotte/importate in quantità inferiori a 1000 kg/anno o la preparazione del rapporto sulla sicurezza chimica per le sostanze registrate nella fascia 1-10 tonnellate;
  • è in ritardo lo studio sulla possibilità di utilizzare i codici QR per semplificare l'etichettatura;
  • non esiste ancora una chiara definizione di "unità fisica" o delle procedure di campionamento;
  • non esistono standard per identificare e quantificare la natura delle CMC all'interno delle Pfc;
  • non sono disponibili norme armonizzate né specifiche comuni né specifiche tecniche per dimostrare l'efficacia degli inibitori.

 

Allo stesso tempo a livello nazionale

  • alcuni Stati membri hanno già inserito le tipologie di fertilizzanti contenute nel Reg. (Ce) 2003/2003 nei rispettivi regolamenti locali;
  • non tutti gli Stati membri hanno interpretato chiaramente l'articolo 52 (Disposizioni transitorie) e potrebbero esserci distorsioni sul mercato a seconda dello Stato membro;
  • Romania e Paesi Bassi non riconoscono l'applicazione del Reg. (Ue) 2019/515 sul riconoscimento reciproco e alcuni Stati membri non lo applicano per i prodotti per i quali esistono norme armonizzate.

 

Fermo restando che non è possibile modificare l'articolo 52 prima del 16 luglio 2022 e che le Domande Frequenti (Faq) non costituiscono alcun impegno formale da parte della Commissione ma, al tempo stesso, si tratta di un documento volto ad agevolare l'attuazione del Fpr fornendo orientamenti sia alle autorità nazionali che agli operatori economici.

 

Chiediamo ai servizi della Commissione responsabili dell'Fpr di discutere con il gruppo di esperti della Commissione sui prodotti fertilizzanti i seguenti punti delle Faq con le aggiunte evidenziate:

 

Armonizzazione facoltativa

2.1 (omissis) ... seguire le regole stabilite a livello nazionale in un paese dell'UE; se intendono immettere i loro prodotti sul mercato in un altro paese dell'UE, devono seguire le regole di reciproco riconoscimento. Gli Stati membri sono invitati ad applicare diffusamente il Reg. (UE) 2019/515 sul reciproco riconoscimento senza alcun vincolo almeno fino alla completa armonizzazione di tutte le norme previste dal Fpr e, sempre e comunque, per i prodotti fertilizzanti che non rientreranno nel Fpr.


Periodo di transizione

6.2 (omissis) ... Un operatore economico non potrà mettere a disposizione sul mercato alcun Concime Ce che non sia stato fornito, immagazzinato a scopo di fornitura o importato prima del 16 luglio 2022, anche se conforme al regolamento (Ce) n. 2003/2003 ad eccezione dei prodotti conformi al regolamento (Ce) n. 2003/2003 e per i quali l'operatore economico possiede imballaggi prodotti e/o acquistati prima del 16 luglio 2022. Tali imballaggi possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte.

 

6.4 (omissis) Se il fertilizzante Ce è stato immagazzinato ai fini della fornitura prima di tale data, il fabbricante deve fornire idonea documentazione che dimostri che il prodotto è stato prodotto in conformità al Regolamento (Ce) 2003/2003 prima del 16 luglio 2022 allo stesso modo deve essere dimostrato che i sacchi utilizzati per imballare i fertilizzanti prodotti in conformità al regolamento (CE) n. 2003/2003 erano a disposizione del fabbricante prima del 16 luglio 2022.

 

Questo articolo è stato modificato nell'ultimo paragrafo il 30 maggio 2022