La tradizione italiana di usare la decretazione d'urgenza e i provvedimenti omnibus per effettuare cambiamenti organizzativi che avranno conseguenze a lungo termine si è manifestata anche questa volta nel settore della protezione delle piante.

 

I tempi ristretti e la manifesta difficoltà nell'interpretare le norme "copia e incolla" consentono spesso di far passare quasi inosservati provvedimenti che probabilmente non passerebbero indenni una discussione parlamentare ragionata. Il provvedimento "puzzle" (o Frankestein se siete dei fan dei film horror) è il Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito in legge con modifiche (è quasi sempre così) dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

 

Questi provvedimenti sono praticamente incomprensibili ai non addetti ai lavori, in quanto riportano solamente le modifiche di paragrafi, copia e incolla di frasi e sostituzioni di parole, in un puzzle che diventa intelligibile solo quando compare in versione consolidata, peraltro non giuridicamente vincolante, sui siti di settore.

 

Come sempre il tutto ha origine da un regolamento europeo, anzi due, il 2016/2031, sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e il 2017/625 sui controlli ufficiali. Il DL 2 febbraio 2021, n. 19, oggetto del provvedimento "puzzle" descritto in questo articolo, designa il Servizio Fitosanitario Nazionale quale autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti citati. Il Servizio Fitosanitario Nazionale si articola nel Servizio Fitosanitario Centrale, nei Servizi Fitosanitari Regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, il Crea. Rimandando alla linkografia l'analisi del provvedimento in toto, ci focalizziamo sugli interventi di copia e incolla operati dalla legislazione d'urgenza.


Interventi sul Servizio Fitosanitario Centrale

L'articolo 5 comma 2 descrive le dotazioni e le attività del Servizio Fitosanitario Centrale, che "dispone di addetti adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

 

Il testo modificato aggiorna la denominazione del Ministero competente e aggiunge nell'organico del Servizio Fitosanitario Centrale addetti del Crea: "Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea)".


Al trasferimento di personale si aggiunge un cambiamento nelle attività. Nel vecchio testo il Servizio Fitosanitario Centrale si occupava, tra le altre cose di: "c) controlli all'importazione; d) controlli alla produzione e al territorio; e) controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export".
Quest'attività diventa invece: "c) coordinamento dei controlli all'importazione; d) coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali; e) coordinamento dei controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi; f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'esportazione;".

 

L'effettuazione materiale dei controlli rimane in carico ai Servizi Fitosanitari Regionali.

 

Gli ispettori

Nel vecchio testo gli ispettori rispondevano "funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio Fitosanitario competente per territorio.", quindi alle Regioni o alle Province autonome.


Nel nuovo testo invece nella dotazione organica degli Ispettori viene aggiunto anche personale del Crea. Gli ispettori non dipenderanno più dalle Regioni o dalle Province autonome, ma dal Servizio Fitosanitario Centrale: "1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio Fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio Fitosanitario competente".

 

Secondo la nostra interpretazione la rimozione dei termini "per territorio" fa passare gli ispettori sotto il controllo dell'organismo nazionale e non più delle Regioni e delle Provincie autonome.


New entry: i biologi

Secondo il nuovo testo potranno fare gli ispettori anche i biologi: "2. Gli ispettori fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali: a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-6 Scienze biologiche, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio ((; costituisce titolo)) preferenziale aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari "Patologia vegetale AGR/12" e "Entomologia agraria AGR/11";" rimane titolo preferenziale l'aver superato esami di Patologia vegetale ed Entomologia agraria (e ci mancherebbe).

 

Gli agenti fitosanitari

La stessa operazione è stata effettuata anche per il ruolo di agente fitosanitario: risponderanno al Servizio Fitosanitario Centrale e non più alle Regioni o Province autonome (sempre secondo la nostra interpretazione) e anche i laureati in Scienze biologiche potranno ricoprire questo ruolo, fermo restando l'aver superato esami di patologia vegetale ed entomologia agraria.


Concludendo

È ovviamente troppo presto per trarre conclusioni, i risultati si vedranno più avanti. Appare abbastanza chiaro il tentativo sotterraneo di rimediare a poco a poco all'errore che oltre 24 milioni di italiani fecero nel 1993 quando approvarono il referendum che abrogava la legge di istituzione del Ministero dell'Agricoltura, unico esempio in Europa e probabilmente nel mondo.


Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento euro-peo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (2019).
  • Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).
  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19
  • Legge 21 giugno 2023, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00088) (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2023 - Suppl. Ordinario n. 23)
  • Referendum abrogativi in Italia del 1993. In Wikipedia, 17 giugno 2023