"Estendere la responsabilità solidale nei contratti di appalto al di fuori dell'edilizia rischia di far collassare il settore primario e, indiscutibilmente, genera un aggravio di burocrazia e un massiccio aumento dei costi gestionali. E, forse, può essere un boomerang per il rispetto delle norme, favorendo di ritorno percorsi alternativi e poco ortodossi".

 

E' l'allarme che lancia il presidente di Confai, Leonardo Bolis, in merito alle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo alla disciplina della responsabilità solidale nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi. "Quello che ci stupisce – afferma Bolis - è l'assoluto silenzio delle altre organizzazioni professionali agricole".

 

Nel commentare il Dl 83/2012, la Confederazione evidenzia che al committente dell'appalto è affidato il compito di controllo della correttezza degli adempimenti fiscali che devono essere rispettati da parte dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore. E' da rilevare che tra i contratti d'appalto rientrano anche le prestazioni di servizi agromeccanici.

 

"Nelle more del nuovo provvedimento rientrano, salvo esenzioni specificatamente indicate dal ministero delle Finanze, sia le imprese agromeccaniche che quelle agricole", rimarca il coordinatore nazionale Sandro Cappellini.

 

L'appaltatore, prima di versare il corrispettivo al subappaltatore, deve verificare che quest'ultimo abbia correttamente adempiuto ad effettuare i versamenti riguardanti le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dallo stesso dovuta. Per sgravarsi della responsabilità solidale deve acquisire l'idonea documentazione prevista dalla circolare 40/2012 dell'Agenzia delle Entrate.

 

In mancanza di tale documentazione, interviene la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: il primo deve rispondere in solido verso l'Erario dell'importo non versato, nel limite dell'ammontare del corrispettivo dovuto. Il committente (l'azienda agricola, se guardiamo al settore primario) ha l'obbligo di verificare che l'appaltatore abbia adempiuto ai suoi obblighi fiscali, facendosi rilasciare apposita attestazione. La sanzione amministrativa applicabile per la mancanza di questo controllo va da 5.000 a 200.000 euro.