La cosiddetta Direttiva breakfast (così detta perché riguarda miele, succhi di frutta e confetture solitamente usati a colazione) è stata approvata.

 

Il Consiglio dei Ministri ha infatti ufficialmente recepito la direttiva europea, che introduce diverse novità che puntano a migliorare la tracciabilità e la trasparenza di questi prodotti che soprattutto la mattina si trovano sulle tavole di molti di noi.

 

Il primo ok a livello comunitario era arrivato nel 2023, poi le cose si erano un po' frenate dopo il mancato accordo tra i Paesi membri sull'obbligo di indicare in etichetta l'origine della frutta nei succhi di frutta e nelle confetture, e ora, alla fine, la versione finale.

 

Andando nello specifico delle novità, sui barattoli di miele che contengono miscele di più mieli dovrà essere indicata la provenienza di ciascun miele che si trova nel vasetto, mettendo in ordine decrescente i nomi dei Paesi di provenienza.

 

Ad esempio, se si troverà scritto "Paesi di origine Serbia, Ungheria, Italia", vorrà dire che la quantità maggiore di miele nel vasetto è serba, poi una quantità un po' minore ungherese e la quantità più bassa italiana.

 

Solo nel caso in cui vi siano composizioni con miscele provenienti da quattro Paesi che raggiungono almeno il 60% di contenuto del prodotto sarà possibile non indicare la percentuale dei paesi restanti

 

Non sarà invece obbligatorio indicare la percentuale di ciascun miele della miscela, come inizialmente richiesto da molte associazioni di apicoltori.

 

Verrà poi cambiata la denominazione del miele filtrato. Fino ad oggi, questo prodotto veniva commercializzato con questa dicitura, ma poteva trarre in inganno chi acquistava. 

 

Con il recepimento della direttiva, la denominazione miele filtrato rientra nella più ampia definizione di "miele ad uso industriale", più rispondente all'uso consentito, cioè utilizzabile solo per preparazioni alimentari e non come prodotto da mangiare tal quale.

 

Per i succhi di frutta sono state aggiornate le tipologie autorizzate , introducendo le categorie di "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri", "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e "succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri", che dovranno presentare il 30% di zuccheri in meno rispetto al prodotto di riferimento. 

 

Infine per le confetture è stata innalzata la quantità minima di frutta: da 350 grammi a 450 grammi di frutta per chilogrammo di prodotto (cioè dal 35% al 45% di frutta) per le confetture e da 450 grammi a 500 grammi di frutta per chilogrammo (cioè dal 45% al 50%) per le confetture extra.

 

Per i succhi di frutta e per le confetture però non ci sarà l'obbligo di indicare il paese di origine della frutta per i succhi e le marmellate, come era stato proposto inizialmente.

 

Resta comunque un miglioramento apprezzabile sia per i consumatori che per gli apicoltori e i frutticoltori europei.