Dal 16 ottobre 2023 Agea Ente Pagatore e gli organismi pagatori regionali inizieranno a corrispondere l'anticipo della Pac agli agricoltori sul Primo Pilastro e proprio su questi importi potrebbero essere già visibili gli effetti del prelievo del 3% su quanto spetta ad ogni agricoltore in favore del Fondo Catastrofale AgriCat. Ieri, 19 settembre 2023, Agea Coordinamento ha rilasciato una circolare, la numero 68585, dove per la prima volta viene spiegato, in concreto, cosa avverrà e quando i prelievi potranno essere effettuati.
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Dotazione finanziaria del Fondo AgriCat
La circolare numero 68585 ricorda innanzitutto che la dotazione finanziaria del Fondo Mutualistico AgriCat - che interviene in caso di eventi catastrofali quali alluvioni, siccità, brina e gelo - è composta da:
- una componente privata pari al 30% derivante da un prelievo obbligatorio sui pagamenti diretti destinati agli agricoltori percettori di aiuti Pac, così come previsto dall'articolo19 del Regolamento Ue 2021/21152;
- una componente pubblica pari al 70%, derivante dai contributi finanziari di cui all'articolo 76, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (Ue) n. 2115/2021.
La componente privata del Fondo
In merito alla componente privata della dotazione finanziaria del Fondo, Agea spiega che "gli organismi pagatori eseguono un prelievo obbligatorio pari al 3% calcolato sulle somme destinate agli agricoltori percettori di pagamenti diretti a titolo della Pac 2023-2027 (Primo Pilastro aiuti diretti), i quali, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 667236 del 30 dicembre 2022, aderiscono alla copertura mutualistica del Fondo mediante presentazione della domanda unica annuale e, contestualmente, si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento del Fondo, dalla normativa nazionale e dell'Unione di riferimento". Fin qui il dato era già in parte noto.
Come e quando avvengono i prelievi
Il prelievo sulla domanda unica aiuti diretti viene eseguito - secondo Agea "a partire dal 16 ottobre 2023 (riferito all'anno di campagna 2023), data dalla quale è possibile versare gli anticipi Feaga, ed è eseguito su ogni successivo pagamento, anche se posto in essere oltre il termine regolamentare del 30 giugno".
Inoltre "Il prelievo può intervenire in momenti diversi per ciascun beneficiario, anche in esercizi finanziari successivi a quello di pagamento della domanda unica aiuti diretti". Pertanto, chi dovesse ritrovarsi tutti i premi pagati sulla domanda unica, senza la trattenuta del 3%, a fine giugno 2024, non dovrà pensare di aver evitato la gabella.
Poiché la dazione obbligatoria potrà presentarsi sulla successiva annualità: in tal senso Agea non spiega se saranno possibili dal prossimo anno prelievi contemporanei su due o più annualità, ma a detrarre su una sola successiva annualità di pagamenti diretti.
Su cosa si calcola la trattenuta del 3%
I singoli interventi della domanda unica aiuti diretti sui quali saranno eseguiti i prelievi obbligatori sono i seguenti:
- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- misure di sostegno accoppiato al reddito a superfici e per gli animali.
Il prelievo è eseguito dagli organismi pagatori in relazione a tutte le domande uniche degli aiuti diretti che presentano almeno un intervento ammissibile tra quelli sopra menzionati, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro Nazionale Debiti.
All'atto del pagamento ai beneficiari ai quali è approvata la trattenuta, gli organismi pagatori rendicontano nelle linee di bilancio pertinenti il 100% dell'importo dovuto al fine di ottenere il rimborso Ue.
Il pagamento dei premi al beneficiario è effettuato per il 97% dell'importo. Analogamente, all'atto del pagamento, l'organismo pagatore trattiene il 3% dall'importo dell'aiuto dovuto al beneficiario. L'importo oggetto di trattenuta è versato mensilmente dall'organismo pagatore al Fondo AgriCat sull'apposito conto corrente di tesoreria centrale la cui apertura è stata autorizzata dal Ministero dell'Agricoltura.
A seguito del versamento e comunque entro l'ultimo giorno di ciascun mese, ogni organismo pagatore trasmette al Soggetto Gestore del Fondo (AgriCat Srl), la distinta recante il dettaglio delle trattenute operate per ciascun intervento e per ciascun agricoltore partecipante. Il prelievo non è in alcun modo recuperabile dall'agricoltore.