Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha firmato il 9 marzo 2023 il Decreto sugli obblighi di condizionalità che i beneficiari dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale sono tenuti a rispettare per poter percepire i contributi della Politica Agricola Comune (Pac), sulla scorta dell'intesa della Conferenza Stato Regioni del 2 marzo 2023.
"Con questo provvedimento chiediamo il rispetto di obblighi fondamentali, che vanno nella direzione della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e del benessere animale. La normativa nazionale fa così un passo in avanti, allineandosi a quelle nuove regole di condizionalità della Politica Agricola Comune 2023-2027 che abbiamo sostenuto e condiviso", ha commentato il ministro Lollobrigida.
Tra gli adempimenti obbligatori inseriti nel Decreto ci sono le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Bcaa), il benessere animale e i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.
"I prodotti del made in Italy - ha sottolineato il ministro - nascono dalla cura della terra e da persone che sanno interpretare i suoi frutti secondo le grandi tradizioni che ci arricchiscono da Nord a Sud. Un patrimonio inestimabile di biodiversità e di qualità che abbiamo il dovere, e l'onore, di tutelare e continuare a tramandare tracciando una prospettiva di sviluppo solida e sostenibile".
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione della condizionalità è definito dall'articolo 1 del Decreto, elencando i criteri di gestione obbligatori e definendo le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale per l'applicazione del regime di condizionalità ai sensi delle norme tecniche contenute nel Regolamento (Ue) 2021/2115.
Quando si applicano gli obblighi relativi alla condizionalità
Gli obblighi si applicano ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (Ue) 2021/2115, ovvero:
- I pagamenti diretti disaccoppiati:
• il Sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
• il Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
• il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
• i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali. - I pagamenti diretti accoppiati:
• il Sostegno accoppiato al reddito;
• il Pagamento specifico per il cotone.
La condizionalità si applica anche ai pagamenti annuali a titolo dei seguenti articoli del Regolamento (Ue) 2021/2115, lì dove prevede gli interventi dello sviluppo rurale a regia regionale:
- Articolo 70 - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione.
- Articolo 71 - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici.
- Articolo 72 - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori.
Le norme sulla condizionalità si applicano inoltre ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse del Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (Feasr) 2023-2027.
Gli obblighi relativi ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale si applicano inoltre anche:
- ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 31 "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali" del Regolamento (Ue) 2021/2115, lì dove si applica il dispositivo del paragrafo 5, lettera b), ovvero che vi provvedono andando "al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione";
- ai beneficiari dell'articolo 70 "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione", come nella previsione del paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (Ue) 2021/2115, ovvero coloro che ricevono pagamenti per impegni che "vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione";
- ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 29 "Agricoltura biologica" del Regolamento (Ue) 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse Feasr 2023-2027.
Le tre categorie di beneficiari sopra riportate devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di Piano Strategico della Pac 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione Europea, integrata, se del caso, a livello di disposizioni attuative regionali o provinciali.
Quando non si applica la condizionalità
Gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sulla condizionalità non si applicano:
- ai beneficiari che ricevono il sostegno per i pagamenti agroclimaticoambientali, in applicazione del paragrafo 9 "sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura" e dell'articolo 34 "Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste", paragrafo 4 "sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali" del Regolamento (Ue) 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse Feasr 2023-2027;
- ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del Regolamento (Ue) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.
Sanzioni per inadempienza
Il Decreto Ministeriale rinvia per la sanzione amministrativa ad un emanando Decreto Delegato. Mentre i beneficiari inadempienti subiranno comunque l'ulteriore sanzione della decurtazione del 25% degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 85 del Regolamento (Ue) 2021/2116.
Trasferibilità degli impegni e della condizionalità
Il Decreto, poi, nel rinviare agli allegati le definizioni tecniche dei Criteri di Gestione Obbligatori (Cgo) e della Bcaa applicabili, conferma anche per questa programmazione che "nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione del presente decreto".
Adempimenti delle regioni e delle province autonome
Regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale. Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni degli allegati al Decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le regioni e province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale.
Tali norme regionali vanno armonizzate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) con quelle nazionali contenute negli allegati al Decreto. In mancanza di norme regionali valgono solo le norme contenute negli allegati al Decreto.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione del Decreto Agea Coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Agea invia la bozza di circolare al Masaf e alle regioni e alle province autonome, acquisendone il parere entro trenta giorni dalla ricezione.
Inoltre, le regioni dovranno presto attrezzarsi per gli aiuti ad ettaro e animale: infatti, entro il 15 maggio prossimo dovranno essere presentate le domande di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale sulle vecchie programmazioni fino alla 2014-2022 e le domande di aiuto e pagamento sulle equivalenti misure dei nuovi complementi di sviluppo rurale 2023-2027.
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