L'articolo 57 bis del decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, ha istituito dall'anno 2018 un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali. Con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali.


A decorrere dal 2023 sono agevolabili solo gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, effettuati da imprese o lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

 

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Registro degli Operatori di Comunicazione, e dotati del direttore responsabile.

 

Il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.


Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione e successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo a quello agevolato.

 

I soggetti che hanno inviato la comunicazione per l'accesso devono inviare un dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.



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