È stata pubblicata la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
La nostra Costituzione, c.d. di prima generazione, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, per motivi storici e sociali non sanciva riconoscimenti formali ai principi di tutela ambientale.
Tale riforma colma questo vuoto, portando il termine "ambiente" tra i punti cardine dell'intelaiatura costituzionale.
Il legislatore costituzionale, per la prima volta, opera un cambiamento a una delle prime dodici disposizioni della Costituzione italiana, i principi fondamentali, integrando il contenuto dell'articolo 9, naturale sedes materiae delle questioni ambientali, e prevedendo espressamente che la Repubblica, ora, "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".
Viene, inoltre, stabilito che: "La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".
Le nuove previsioni si affiancano così alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (articolo 9, comma 1) e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (articolo 9, comma 2).
All'introduzione apportata all'articolo 9, il legislatore ha aggiunto, infine, quella con cui è stato integrato l'articolo 41, che oggi prevede (con le parti ora aggiunte, riportate qui di seguito fra parentesi quadre) che: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno [alla salute, all'ambiente,] alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [e ambientali]".
Come noto, la tutela ambientale - tramite la tutela costituzionale del paesaggio, già riconosciuta in virtù dell'articolo 9, secondo comma, Cost., e della salute, ai sensi del successivo articolo 32 - è da tempo oggetto di riconoscimento da parte della giurisprudenza costituzionale, al punto da far considerare l'ambiente, senza alcun timore, un valore costituzionalmente garantito e protetto (si vedano, fra le prime e più significative, Corte costituzionale nn. 167/1987, 191/1987 e 210/1987).
L'ambiente è stato così aggiunto all'insieme degli altri valori tutelati dall'ordinamento.
Il legislatore ha palesato il rapporto tra ambiente, proprietà privata e libertà di impresa e ha al contempo posto le basi per un ripensamento dell'organizzazione politico amministrativa del nostro Paese, assegnando una rinnovata centralità alle questioni ambientali, che saranno con molta probabilità oggetto di una più marcata rappresentazione, nell'ambito del bilanciamento con gli altri interessi contrapposti, svolto dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio dei propri poteri, e, perché no, dalla stessa Corte Costituzionale, al momento di valutare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
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