Dal 9 novembre scorso è entrata in vigore la Legge 8 novembre 2021, n.155 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 8 settembre 2021, n.120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

La legge di conversione del decreto legge ha precisato, tramite l'introduzione del comma 4-bis, che in attuazione del Piano Nazionale di Coordinamento per l'Aggiornamento Tecnologico e l'Accrescimento della Capacità Operativa nelle Azioni di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi di cui al comma 3, sono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio (Sava), volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici.

Sono inoltre stati introdotti alcuni articoli:
  • art.1-bis, misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • art.1-ter, misure per le assunzioni previste per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • art.7 ter, interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.
    Questo articolo permette alle regioni di individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate e, al fine di individuare i siti più idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi.

La Legge 155/2021 modifica il Testo Unico Ambientale (Tua): all'art. 7 del Decreto Legge 120/2021 è stato aggiunto un nuovo comma 3-bis che ha aggiunto il termine "o vulcanici". All'articolo 183, comma 1, lettera n) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la parola "meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici", di seguito il testo completo: "n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici "o vulcanici", ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati".

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