La combustione di residui vegetali oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico, effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, rientra nel reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), decreto legislativo 152/2006) se effettuata al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo (raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali).

La combustione di rifiuti urbani vegetali abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali) è, invece, punita esclusivamente in via amministrativa ai sensi dell'art. 255, decreto legislativo. 152/2006.

Così si è espressa Cassazione penale, Sez. III, n. 26569 del 13 luglio 2021.

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