Il credito d'imposta - pari al 40% degli investimenti effettuati - è concesso, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268. Ed è concesso per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi in oggetto, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.
Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.