Da quando sono partite le vaccinazione anti Covid-19, si è avviata anche una discussione sulla possibilità data al datore di lavoro di licenziare i lavoratori che si rifiutano di vaccinarsi.

C'è chi sostiene che la vaccinazione di massa sia la strada corretta per il ritorno alla normalità e c'è chi sostiene che il vaccino non sia ancora sicuro. In particolare il dibattito più valido è tra gli esperti di diritto, magistrati ed avvocati, i quali si sbilanciano, chi pro chi contro, sulla risposta alla domanda: "Il datore di lavoro può licenziare il dipendente che rifiuta di vaccinarsi?".

Analizzando la normativa vigente, per ritenere lecito il licenziamento del lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, il legislatore nazionale avrebbe dovuto prevedere come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base del principio di precauzione e dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili.

Attualmente, però, il legislatore nazionale non ha previsto il vaccino come obbligatorio, motivo per il quale esiste ancora il diritto del lavoratore alla volontarietà sancito dall'art. 32 della Costituzione, ritenendolo quindi l'unico soggetto sul quale ricadranno le conseguenze della sua ipotetica scelta di non vaccinarsi.
Allo stato di fatto attuale obbligare il lavoratore a vaccinarsi in mancanza di una legge statale violerebbe il suo diritto all'autodeterminazione, statuito non solo dalla Carta costituzionale ma anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dalla Convenzione sui diritti umani e labBioetica le quali impongono la necessità del consenso libero ed informato del paziente.

Restiamo quindi in attesa delle precisazioni da parte del legislatore nazionale, se rientreranno in ciò che prevede la sentenza n.5 del 18 gennaio 2018 della Corte costituzionale che aveva richiamato alcune pronunce (sentenza nn. 258/1994 e 307/1990) con lo scopo di affermare che una legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l'art. 32 Cost. quando: 
  • è diretta a migliorare lo stato di salute dei destinatari della norma e a preservare lo stato di salute di coloro che non vi sono assoggettati;
  • non comporta conseguenze negative nei confronti di colori che sono obbligati ad attenervisi;
  • nel caso sia causato un danno sia previsto il riconoscimento di una indennità equa a favore del danneggiato, indipendentemente dalla tutela risarcitoria.

Per il momento, quindi, non sono previste norme che obbligano i lavoratori a vaccinarsi anti Covid-19.

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