Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 Cura Italia - emanato per fare fronte alle conseguenze economiche dell'epidemia di Covid-19 in atto - all’articolo 103 dispone la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.  E tale sospensione è applicata anche ai procedimenti afferenti i Programmi di sviluppo rurale 2014-2020.

Il decreto all'articolo 103 specifica come “ai fini del computo dei termini” e “relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
In pratica l'effetto della sospensione dei termini è incrociato: e vale tanto per gli obblighi di adempimento delle scadenze degli uffici quanto per quelli in capo all'imprenditore agricolo nel produrre istanze, prove di acquisto e simili.

Il decreto dà mandato alle “pubbliche amministrazioni” – nel caso dei Psr le Autorità di gestione presso le regioni “di adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

Sono inoltre prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”. In pratica, lì dove è previsto il silenzio assenso, i termini entro i quali scatta sono da allungare fino al 15 aprile. Ma ci sono anche regioni che hanno almeno parzialmente anticipato gli effetti del decreto.
 

Psr Puglia differimento dei termini per tutti

Su tanto l’Autorità di gestione del Psr Puglia 2014-2020 ha emanato un avviso, che citando l’articolo 103 del Dl Cura Italia dispone che “ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio riferiti all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data (23 febbraio 2020) e quella del 15 aprile 2020”.

Inoltre, sempre secondo l’Adg del del Psr Puglia “Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Tutto ciò fatte salve ulteriori disposizioni normative”. Regione Puglia applica il decreto a tutti i procedimenti Psr e non dispone l’attivazione di un proprio strumento regolamentare.
 

Psr Campania deroga per le misure a investimento

In forza della situazione di emergenza creata nel settore agricolo della Campania dalle misure di contenimento dell’epidemia, il direttore generale delle Politiche agricole della Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 69 del 16 marzo 2020 ha stabilito di prorogare di 45 giorni i termini per la conclusione delle operazioni stabilite dalle Decisioni individuali di concessione delle misure strutturali del Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020.
“La proroga suddetta è autorizzata d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari"
 si legge in una nota dell’assessorato all'Agricoltura. Le imprese interessate a perfezionare i programmi di investimento, pertanto, avranno semplicemente più tempo per le comunicazioni di rito. Si tratta di un provvedimento che precede il decreto legge Cura Italia e che ne anticipa in parte i contenuti. A questa disposizione regionale ora si somma la sospensione dei termini per l'azione degli uffici regionali.

Se ne deduce che tutte le regioni che non hanno dato disposizioni specifiche sulla sospensione dei termini, come Regione Campania, si atterranno alla lettera dell’articolo 103, come dichiara di voler fare Regione Puglia.