Nulla è variato in merito ai soggetti che risultavano obbligati alla presentazione rispetto il 2018, infatti:
"[...] I soggetti obbligati alla presentazione del Mud, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di dieci dipendenti, Comuni".
La scadenza per la presentazione del Mud 2019 è slittata al 22 giugno 2019 (ai sensi dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70).
I diritti di segreteria sono quantificati come segue:
- 10 euro per l'invio telematico
- 15 euro per l'invio via Pec.
Per le sole cooperative agricole rientranti nelle semplificazioni introdotte dall'art. 69 della legge 28/12/2015 n.221 (cioè nessun obbligo di registro carico e scarico e Mud, ma tracciabilità rifiuti garantita dalla corretta tenuta dei soli Fir), anche con le nuove disposizioni introdotte dalla legge 11 febbraio 2019 n.12 (riguardo abolizione Sistri dall'1/1/2019 ed applicazione del D.lgs. 152/06 nella versione precedente le modifiche introdotte dal D.lgs. 205/2010) e dal Dpcm 24/12/2018 (Mud 2019), non si evidenzia obbligo di trasmissione del Modello unico di dichiarazione ambientale.