A partire dal prossimo primo luglio, quindi, datori di lavoro e committenti non potranno più corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Le sole modalità di pagamento consentite saranno il bonifico bancario o postale, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente, l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o gli strumenti di pagamento elettronico.
Lo scopo di tale norma è quello di garantire maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa attraverso la corresponsione di valori con modalità di pagamento tracciabili.
Nessuna esclusione a tale norma può essere effettuata in relazione alla brevità del rapporto di lavoro, come, ad esempio, per quanto attiene ai contratti subordinati a tempo determinato o intermittenti, ovvero per i rapporti di lavoro autonomo occasionali, previsti dall'art. 2222 del c.c.
Gli unici rapporti esclusi dal divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni:
- rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- rapporti di lavoro domestico (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei Ccnl per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).
Chi non rispetterà tale norma dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra mille euro e 5mila euro.