Un quesito non da poco, che coinvolge sia l’imprenditore agricolo, nella fase di calcolo dei contributi da versare all’Inps, che l’ente previdenziale al momento della liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola. Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, sia per i contributi datoriali da versare che per l’ indennità di disoccupazione agricola che Inps deve poi pagare agli aventi diritto, il parametro di calcolo deve essere il salario medio convenzionale, basato sul contratto nazionale e sul salario medio rilevato provincia per provincia, e non il semplice salario di piazza, al fine di una miglior tutela della parte più debole del rapporto di lavoro.
Con una recentissima ordinanza pubblicata il 26 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto degli operai agricoli a tempo determinato a vedersi ricalcolata l’indennità di disoccupazione agricola attraverso l’utilizzo del salario medio convenzionale.
La vicenda nasce da una vertenza di lavoro avviata dalla Uila di Brindisi e di Lecce che aveva visto gli organi giurisdizionali delle due province salentine pronunciarsi in maniera contrastante con due orientamenti distinti, uno favorevole e l’altro contrario alle istanze dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
“Ora – sottolineano in una nota congiunta i segretari provinciali dei lavoratori agricoli della Uil di Brindisi Gino Vizzino e di Lecce Mauro Fioretti – la Cassazione ha voluto prendere posizione in maniera chiara e definitiva affermando che il riferimento al salario medio convenzionale continua ad operare per gli operai agricoli a tempo determinato” accogliendo così la tesi sindacale sostenuta dall’avvocato Cosimo Summa.
“L’individuazione di regole diverse per la contribuzione dovuta dal datore di lavoro e per la contribuzione da valorizzare per la misura delle prestazioni spettanti ai lavoratori, specie quanto alle prestazioni temporanee – spiega il legale - trova fondamento nelle basi fondanti del sistema previdenziale, di tutele del singolo lavoratore e di solidarietà di ciascun lavoratore nei confronti degli altri".
"Inoltre – evidenzia l’avvocato Cosimo Summa – lo stesso istituto previdenziale, davanti al supremo collegio, ha voluto cambiare la propria linea difensiva, condividendo in tutto e per tutto le nostre argomentazioni”.
Fondamentale per la Uila il riconoscimento al salario medio convenzionale che si basa sul contratto e sulla media delle retribuzioni rilevate anno per anno e provincia per provincia e non su quello cosiddetto “di piazza” che non garantisce la parte debole del rapporto di lavoro.