E’ stato pubblicato ieri ed entra in vigore oggi il decreto legge n. 51 del 5 maggio scorso che reca “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali” e che contiene numerose novità in fatto di danni da calamità naturali, tutte previste all’articolo 5.

Con questo provvedimento, l’Italia ha recepito il regolamento Ue 1305/2013, che assimila le fitopatie agli eventi meteo eccezionali quali cause per dichiarare lo stato di calamità. Inoltre vanno in vigore deroghe in favore delle Regioni per deliberare le declaratorie di stato di calamità fuori dai consueti termini del Decreto legislativo 102/2004, sia per le fitopatie che per gli eventi meteo.

Ultima notizia: i soldi per il ristoro dei danni da Xylella fastidiosa saranno ripartiti tra 2015 e 2016: un milione nell’anno in corso e altri dieci l’anno prossimo.

Tutte le imprese agricole colpite da avversità atmosferiche di eccezionale gravità nel 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento potranno accedere agli interventi per favorire la ripresa delle attività economica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 102/2004. Unica condizione: non dovranno aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Pertanto, anche colture assicurabili, ancorché non assicurate dalle imprese, potranno ricevere i contributi del Fondo di solidarietà a per gli eventi verificatisi a far data dal 1 gennaio 2014 e fino al 7 maggio 2015. E’ il caso del pomodoro nell’area vesuviana a Napoli o di altre colture assicurabili, pure colpite da eventi meteo eccezionali in Calabria.

L’articolo 5 del decreto prevede anche che fino a quando non saranno operativi i Programmi di sviluppo rurale 2014/2020, che conterranno i nuovi strumenti per la gestione del rischio in agricoltura, le misure compensative di sostegno del Fondo di Solidarietà potranno essere erogate anche alle imprese agricole che hanno subito danni “a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014/2015", una norma ponte, che consente all’Italia di adeguare anche il decreto legislativo 102/2004 al Regolamento Ue 1305/2013, che all’articolo 18 prevede espressamente l’inclusione delle fitopatie nelle calamità naturali. Il decreto 51 richiama anche l’articolo 26 del Regolamento Ue n. 702/2014, che enumera puntualmente tutte le forme di aiuto possibili per fitopatie ed epizoozie che sono sottratte alla notifica alla Ue per gli Aiuti di Stato. Diventano così risarcibili, ancorché assicurabili, ma non assicurati, i danni subiti dai castanicoltori della Campania a causa del Cinipide del castagno e anche, va detto, delle eccezionali condizioni meteo dello scorso anno.

Per quanto riguarda i danni da fitopatie diversi dalla Xylella manca ancora la copertura finanziaria, che, secondo quando apprende AgroNotizie, potrebbe arrivare da un emendamento del governo in sede di conversione in legge del decreto 51 o da una disposizione delle prossima Legge di Stabilità.

La palla passa a questo punto alle Regioni che, per quanto riguarda i danni da eccezionali eventi meteo o da fitopatie verificatesi nel 2014 e fino al 7 maggio 2015 possono deliberare la proposta di declaratoria in deroga ai termini previsti dal Decreto legislativo 102/2004: entro 60 giorni da oggi, data di entrata in vigore del decreto legge 51/2015.

Limitatamente alle fitopatie, verificatesi oltre tale termine, le Regioni possono deliberare la proposta di declaratoria sull’anno in corso entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee. Questo ultimo specifico caso sarà applicabile ad eventuali nuovi focolai di Xylella che si dovessero verificare fuori dai confini della Regione Puglia.