Parliamo del Reg. (UE) 2018/848 che abroga e sostituisce il (CE) 824/2007 e del collegato Reg. (CE) 889/08 il cui allegato 1 elenca tipologie e materie prime fertilizzanti ammesse in agricoltura biologica. L'attuale elenco, relativamente ai concimi minerali, si basa sulle tipologie di fertilizzanti previste dal Reg. (CE) 2003/03, nomi di prodotti che saranno superati nel luglio 2022 quando entrerà in vigore il nuovo regolamento Ue sui prodotti fertilizzanti marcati CE (2019/1009). Sarebbe auspicabile evitare, nel periodo che intercorre tra il primo gennaio 2021 ed il 16 luglio 2022, una gestione "mista" della lista dedicata ai fertilizzanti nel Reg. (CE) 889/2008.
Circolano già bozze di modifica degli allegati all'889/08 in cui si è mantenuta la vecchia denominazione dei prodotti (es: sale grezzo di potassio, fosfato naturale tenero, oligoelementi, ecc.) i cui requisiti di composizione (descrizione) prevedono che il prodotto sia a norma o del Reg. (CE) 2003/03 o del Reg. (UE) 2019/1009, senza tener conto del fatto che quest'ultima norma non prevede le denominazioni dei tipi bensì la composizione esclusiva con i materiali costituenti normati dal nuovo regolamento.
In pratica, mentre il 2003/03 prevede una definizione/descrizione del sale grezzo di potassio, lo stesso non si può dire del 2019/1009 per il quale, con questo termine, si potrebbe includere più di una sostanza costituente. Com'è facile intuire non si tratta di errori formali ma di modifiche sostanziali le cui ricadute potrebbero essere devastanti per il comparto biologico.
L'ipotizzata proroga darebbe più tempo per riflettere e si potrebbe addirittura predisporre un nuovo allegato fertilizzanti nell'889/08 con entrata in vigore a luglio 2022 in cui non si menziona il 2003/03 ma si richiamano i materiali costituenti del 2019/1009.
Buona visione.
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