Ci sono novità per la prevenzione e il contenimento del Tobrfv, Tomato brown rugose fruit virus, il virus che attacca sia i pomodori che i peperoni, causando gravi danni ai frutti, rendendoli non più commerciabili e che per ora in Italia è presente solo in Sicilia.

L'Unione europea ha infatti stabilito dei nuovi obblighi per lo spostamento di sementi e piantine sia all'interno dell'Unione che per l'importazione da paesi extracomunitari, con l'obbiettivo di impedire l'introduzione e la diffusione di materiale infetto.

Alla base della nuove norme c'è il Regolamento di esecuzione 2021/74 che modifica parte del precedente regolamento di esecuzione Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/1191 e che prevedono gli adempimenti necessari per gli spostamenti e la commercializzazione.

In particolare sono stati modificati parte degli articoli riguardanti lo spostamento delle piante all'interno dell'Unione europea e l'introduzione di sementi da paesi extracomunitari. La normativa modificata è già in vigore e lo resterà almeno fino al 31 maggio 2022. Vediamo cosa dice.
 

Spostamenti all'interno dell'Unione europea

Piante
Per lo spostamento delle piante all'interno del territorio dell'Unione europea è necessario un passaporto emesso dall'operatore professionale che ha prodotto le piante, come previsto, e che può essere emesso solo se:
  • le piante sono state coltivate in un sito di produzione indenne dal virus sulla base di ispezioni ufficiali, e in caso siano presenti sintomi simili a quelli del Tobrfv ci siano analisi da parte delle autorità competenti che dimostrino l'assenza del virus;
  • i lotti delle piante sono stati tenuti separati da altri lotti delle piante simili mediante l’applicazione di opportune misure igieniche e mediante separazione fisica.
Il passaporto resta non obbligatorio per le varietà di peperoni resistenti al virus.

Sementi
Anche per lo spostamento delle sementi all'interno dell'Unione è necessario un passaporto che può essere rilasciato solo se:
  • le piante madri sono state prodotte in un sito di produzione indenne dall'organismo nocivo specificato, a meno che non siano state raccolte prima del 15 agosto 2020;
  • le sementi o le piante madri devono essere campionate e analizzate sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente per verificare l'assenza del virus;
  • in caso di presenza sospetta dell'organismo nocivo specificato, il campionamento e le prove devono essere fatti unicamente dalle autorità competenti .
Inoltre l'origine di tutti i lotti di sementi specificate è registrata e documentata.

Prima di essere spostate per la prima volta all'interno dell'Unione, comunque tutte le sementi devono essere sottoposte ad analisi da parte delle autorità competenti o degli operatori professionali sotto la supervisione delle autorità per verificare l'assenza del virus.

Le sementi specificate spostate per la prima volta all'interno dell'Unione a partire dal primo aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo Elisa, devono essere nuovamente analizzate con un altro metodo di analisi.

Anche per le sementi il passaporto non è obbligatorio per le varietà di peperone resistenti al virus.
 

Introduzione da paesi terzi

Piante
Per l'importazione di piante da paesi non appartenenti all'Unione europea, deve esserci un certificato fitosanitario che nella rubrica 'dichiarazione supplementare' indichi che:
  • le piante derivano da sementi che sono state sottoposte a campionamento e ad analisi conformi a quelle previste nell'Unione europea e siano risultate esenti dal virus;
  • le piante sono state prodotte in un sito di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e che la zona sia considerata indenne dal virus sulla base di ispezioni ufficiali e, in caso di sintomi, siano state sottoposte a campionamento e prove ufficiali;
  • il nome del sito di produzione registrato.
Le piante di peperone resistenti possono essere importate solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica 'dichiarazione supplementare' viene confermata la loro resistenza.

Sementi
Anche per l'importazione di sementi da paesi non comunitari è necessario un certificato fitosanitario che riporti nella rubrica 'dichiarazione supplementare' che:
  • le piante madri sono state prodotte in un sito di produzione considerato indenne dal virus sulla base di ispezioni ufficiali;
  • le sementi o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e ad analisi ufficiali secondo le modalità previste in Ue e siano risultate non affette dal virus;
  • le informazioni necessarie che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri.
Inoltre nei certificati fitosanitari rilasciati dopo il 31 marzo 2021, la dichiarazione supplementare dovrà confermare che le sementi specificate originarie di paesi terzi sono state sottoposte a prove secondo uno dei metodi di prova, diversi dal metodo Elisa.

Anche per le sementi, per le varietà di peperone resistenti il certificato fitosanitario deve riportare nella dichiarazione supplementare la conferma della resistenza.

Rimane poi in vigore l'obbligo, per chiunque, di segnalare alle autorità competenti la presenza di piante infette dal virus o che abbiano sintomi sospetti in tutto il territorio dell'Unione europea.