In tema di trasporto merci stanno emergendo novità importanti a livello documentale che riportano indietro nel tempo (vedi bolla di accompagnamento). 
 
Il tema del momento è legato all’istituzione della Scheda di trasporto, che era stata ventilata dai D.Lgs n° 286/2005 e D.Lgs 214 del 22/12/2008, Riassetto normativo dell’autotrasporto, e che ha preso forma il 4 luglio 2009, con la pubblicazione sulla G.U. n° 153 del Decreto interministeriale del 30 giugno 2009.
La Scheda di trasporto, che ha come obiettivo "il conseguimento di maggiori livelli di sicurezza stradale favorendo le verifiche degli organi di controllo per il corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale", è un documento che ogni committente deve consegnare al vettore prima di ogni singolo trasporto. Il vettore è tenuto ad avare a bordo la scheda di trasporto in originale e ad esibirla alle autorità competenti in caso di controlli su strada.
 
Nella Scheda sono identificati in maniera chiara ed inequivocabile tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto, ovvero :
- vettore (l'impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi)
(rag. Sociale-indirizzo-partita iva- n° iscrizione albo trasportatori);
- committente (l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore)
(ragione sociale-indirizzo-partita iva);
- caricatore (l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto)
(ragione sociale-indirizzo-partita iva);
- proprietario della merce (l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto all’atto della consegna al vettore)
(cliente finale o non identificabile se trattasi di tentata vendita).
 
Sono inoltre indicati come requisiti essenziali :
- tipologia della merce (carattestica merceologica);
- quantità della merce (n° colli);
- peso della merce trasportata (peso lordo del carico o indicazione standardizzata del peso del collo);
- luogo di carico della merce (mittenza);
- luoghi di scarico della merce (se preventivamente conosciuti vedi DDT punto di consegna).
 
Sono esenti dall’obbligo di compilazione della Scheda di trasporto i trasporti di merci in conto proprio e i trasporti di collettame che avvengano mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore alle 5 tonnellate, commissionate da diversi mittenti ma comunque accompagnate da documentazione che attesti la tipologia del trasporto effettuato (raccolte o distribuite da corrieri in più siti), identificando altresì quali documenti di trasporto possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto.
In data 17 luglio 2009, in seguito a richieste di chiarimenti avanzate ai Ministeri competenti, è stata emanata circolare esplicativa a cura dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, che identifica e dettaglia le modalità di compilazione della scheda e indica quali sono i documenti equipollenti che possono essere utilizzati in sostituzione della stessa.
Tra i documenti equipollenti sono ritenuti validi i Contratti di trasporto stipulati in forma scritta, con data certa, tra il committente e l’impresa di trasporto, i documenti di trasporto internazionali (CMR) ed i documenti di trasporto obbligatori (prodotti soggetti ad accise).
Anche un normale documento di trasporto può essere utilizzato in sostituzione della scheda, ma deve contenere tutti i dati essenziali della stessa.

Particolarmente gravose sono le sanzioni a carico del committente che non compila la scheda o non impiega documenti equivalenti o fornisce informazioni incomplete o non veritiere, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1800 euro.
Per il vettore che durante il trasporto non è in grado di esibire quanto sopra è prevista sanzione pecuniaria di una somma da 40 a 120 euro, con fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al proprietario o legittimo detentore solo dopo l’esibizione della scheda trasporto o documenti equivalenti.
La Scheda di trasporto è obbligatoria dal 19 luglio 2009, anche se nella circolare esplicativa gli organi di controllo sono inviatati svolgere, in fase di prima applicazione, azione informativa tesa alla divulgazione delle nuove norme, ancorchè prevalentemente sanzionatoria.
 
La necessità di emettere la Scheda non deriva da applicazioni di Direttive comunitarie ma nasce dall’esigenza di regolamentazione del traffico nazionale, che, pur con intenti lodevoli, a livello operativo ingessa e complica notevolmente le attività di trasporto, accrescendo ed appesantendo le attività burocratiche delle aziende, esponendola a pesanti sanzioni.
 
Riferimenti legislativi:
Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - pubblicato nella G. U. n. 6 del 9 gennaio 2006
Decreto Legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 – pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009
Decreto interministeriale 30 giugno 2009 pubblicato sulla G.U. 153 del 30 giugno 2009
Circolare esplicativa Ministero dell’Interno e Ministero dei trasporti del 19 luglio 2009.
 
In allegato il modello ministeriale della Scheda di trasporto (cliccare in alto a destra) 
 
A cura di Fabrizio Sandrini - DGSA Italia - info@dgsa.it