L’accordo ADR viene rivisto su base biennale ed ad ogni revisione vengono apportare alcune modifiche, che in alcuni casi sono sostanziali.
Di seguito le modiche principali apportate dalla nuova versione, che dovranno essere applicate dai Paesi contraenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento:
· modifiche riguardanti le esenzioni totali ADR
· regolamentazione del trasporto di merci pericolose attraverso i tunnel e le gallerie stradali
· nuovi criteri di classificazione per alcune sostanze (es. liquidi infiammabili)
· nuovi limiti di esenzione totale per quantità limitate per alcuni prodotti
· nuovi requisiti per i recipienti in pressione
· fascicolo cisterna per i veicoli cisterna
· nuova etichetta di pericolo per i perossidi organici
· modifiche riguardanti la compilazione del Documento di trasporto

Le novità più significative riguardano il passaggio delle merci pericolose attraverso le gallerie stradali, le nuove modalità di classificazione di alcuni prodotti e la compilazione del Documento di Trasporto.

Per quanto riguarda l’attraversamento delle gallerie stradali, è stato disposto che ciascun Paese firmatario utilizzi dei criteri standard di classificazione delle proprie gallerie stradali, secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 1.9.5 ADR ; in sostanza i singoli stati limiteranno il passaggio delle merci nelle gallerie utilizzando gli stessi parametri e le stesse segnalazioni di pericolo.
Ci saranno finalmente regole omogenee e non più norme locali istituite da ogni singolo Paese (Svizzera / Francia ..).

Riguardo ai nuovi criteri di classificazione delle materie, gli stessi risponderanno ai criteri del GHS, che entrerà a breve in vigore. Il sistema globale di armonizzazione consentirà di utilizzare gli stessi criteri di classificazione delle sostanze pericolose per tutte le modalità di trasporto (aero / mare …) e per qualsiasi destinazione .
Tra le modifiche principali, la classificazione dei liquidi infiammabili, che hanno un nuovo valore limite di infiammabilità a 60°C (il precedente valore era di 61°C).

Ultima modifica sostanziale riguarda il documento di trasporto, per il quale è stata definita una unica sequenza di informazioni, rispetto alla versione precedente che prevedeva due diverse opzioni e la possibilità di omettere l’indirizzo del destinatario in caso di destinatari multipli (tentata vendita). In questo caso, al posto dell’indirizzo del destinatario bisognerà indicare la dicitura 'Consegna–vendita'.

Come previsto dall’edizione ADR 2005, dal 1° gennaio 2007, anche i conducenti di mezzi con portata totale inferiore ai 35 quintali, dovranno essere muniti di Certificato di Formazione Professionale (patentino ADR) , per effettuare trasporti in regime ADR.
L’obbligo di CFP non è comunque richiesto per i trasporti in regime di esenzione parziale prescritti al paragrafo 1.1.3.6 ADR.

Per meglio illustrare le novità ADR 2007, Dgsa sta programmando alcuni incontri di informazione con le aziende. Gli incontri soddisferanno anche gli obblighi di formazione per gli operatori, previsti dalle vigenti norme.
Nel corso delle prossime settimane saranno pubblicati gli argomenti, i luoghi e le date dei corsi in programma nel 2007.

Per altre informazioni in merito: info@dgsa.it o tramite la redazione di Image Line.
A cura di Fabrizio Sandrini - DGSA Italia S.r.l. www.dgsa.it