In questo articolo tratteremo del Consulente per la sicurezza dei trasporti, figura introdotta dal D.Lgs. 40/2000 emesso dal ministero dei Trasporti il 4 febbraio 2000 e ripresa dalla versione ADR 2003 al capitolo 1.8.3 .

Il Consulente per la sicurezza deve essere nominato da tutte le aziende che effettuano operazioni di carico/scarico o trasporto delle merci pericolose.

La nomina deve essere formalizzata dal Capo dell'impresa al Ministero dei Trasporti c/o l'ufficio provinciale dei competenza .

Sono escluse dalla nomina del Consulente le aziende che operano in regime di esenzione ADR (sia totale che parziale), i destinatari finali delle merci pericolose e le aziende che effettuano un numero limitato di operazioni annue, di prodotti considerati 'poco ' pericolosi .

Il Consulente deve essere in possesso del certificato Ce di formazione rilasciato da una autorità competente, previo superamento di un esame di abilitazione.

Il certificato Ce di formazione ha validità di cinque anni in tutti i Paesi contraenti l'ADR ed è rinnovabile alla scadenza .

I compiti del Consulente consistono nel seguire l'azienda nell'applicazione delle prescrizioni previste dall'ADR, controllando le procedure di spedizione, la formazione degli operatori, la conformità degli imballaggi, la redazione dei documenti di trasporto,  monitorando periodicamente la situazione.

Tra gli obblighi del Consulente sussiste quello della relazione annuale, da inviare al Capo dell'impresa entro il 31/12 di ogni anno solare, nella quale si riepilogano le attività svolte nell'anno in corso e le azioni migliorative per l'anno a venire.

La relazione annuale deve essere conservata dal Capo dell'impresa e dal Consulente per almeno cinque anni e mostrata, su richiesta,  agli organi competenti.

Altro obbligo riguarda la stesura di una relazione di incidente qualora le merci pericolose movimentate abbiano provocato gravi conseguenze a uomini o cose, oppure che il loro versamento abbia causato un blocco della circolazione stradale; la relazione d'incidente deve essere inviata al Capo dell'impresa e per suo tramite al ministero dei Trasporti.

Per ogni mancanza agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 40 del 2000 sono previste attualmente delle sanzioni pecuniarie che vanno da 500 a 6000 euro; non vengono invece indicati nel Decreto gli obblighi extracontrattuali derivanti da incidenti causati dalla mancata applicazione delle prescrizioni ADR .

Come già citato in un articolo precedente, una sentenza ha condannato penalmente il datore di lavoro e il responsabile di una impresa appaltatrice,  per l'incidente occorso ad un operatore durante le fasi di carico e scarico di merci pericolose; nella sentenza penale si faceva riferimento anche alla mancata nomina del Consulente da parte delle due aziende coinvolte.

Sul sito www.dgsa.it  nell'area download si può scaricare il D.Lgs. 40/2000 ed i successivi decreti attuativi.

Fabrizio Sandrini Consulente per la sicurezza DGSA Italia S.r.l.