Con l'entrata in vigore dell'ADR 2005 (luglio 2005), una delle novità consistenti per i produttori ed i distributori di fitofarmaci, riguarda la compilazione del punto 14 delle schede dati di sicurezza.

Il punto 14 riguarda le istruzioni sul trasporto e deve contenere tutte le informazioni utili al trasporto dei prodotti pericolosi per le diverse modalità di trasporto (terra/mare/aereo/ferrovia) .

In sostanza, nella sessione dedicata alle istruzioni sul trasporto,  chi emette le schede dati sicurezza  deve classificare il prodotto ai fini del trasporto secondo i diversi regolamenti. Come già anticipato negli articoli precedenti, tutti i prodotti classificati con 'N' dalla direttiva Ce sui preparati pericolosi, rientrano di fatto nella classe 9 ADR e di conseguenza devono essere classificati nello stesso modo anche nella scheda dati di sicurezza.

E' pertanto opportuno  verificare tutte le schede dati di sicurezza emesse o in fase di emissione,  affinché contengano le informazioni aggiornate richieste dai regolamenti attualmente in vigore, ovvero:

* classificazione ed etichettatura  ai fini del trasporto stradale e ferroviario (regolamenti ADR/RID 2005)

* classificazione ed etichettatura ai fini del trasporto marittimo ed aereo (regolamenti IMDG 2004 /IATA 2005)

* indicazione di inquinante marino (ove necessario per le spedizione via mare)

* indicazione codici di emergenza (ove necessari per le spedizione via mare)

* indicazioni supplementari (ove richieste)

* ammissibilità trasporto per le diverse modalità

Non va dimenticato che l'errata compilazione della scheda di sicurezza può comportare sanzioni piuttosto pesanti che possono sfociare in una procedura penale in caso di incidenti rilevanti causati dalla sostanza commercializzata.

Per informazioni: Fabrizio Sandrini  - Consulente per la sicurezza - DGSA Italia S.r.l. www.dgsa.it - info@dgsa.it

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