Con il termine delle riclassificazioni  da parte del ministero della Sanità (aprile/luglio 2005),  si aprono nuovi scenari relativi al trasporto dei fitofarmaci  considerati quali  inquinanti ambientali.

Dal 1° luglio 2005 entrerà infatti in vigore a livello nazionale la versione Adr 2005 (Accordo internazionale relativo al  trasporto su strada delle merci pericolose)  che identificherà come rischiose per il trasporto tutte le sostanze indicate quali 'inquinanti ambientali' ai sensi della Direttiva 67/548/CE .

In breve, tutte le sostanze classificate con il simbolo 'N' che comportano le  frasi di rischio 'R50', 'R50/53' ed 'R51/53', dalla Direttiva 677548/CE, rientreranno d'ufficio nella classe 9 delle merci pericolose dell'accordo Adr e dovranno quindi essere trasportate seguendo alcune prescrizioni dettate dallo stesso.

Tali sostanze erano finora state escluse dall'accordo e potevano quindi essere trasportate alla stessa stregua delle merci definite 'normali'.

Tutto ciò comporterà obblighi di etichettatura dei colli, di utilizzo di vettori abilitati,  di formazione degli operatori coinvolti nel trasporto e nello stoccaggio delle merci pericolose (speditore, trasportatore, destinatario) compreso l'obbligo di compilare e classificare i documenti di trasporto senza dimenticare una serie di prescrizioni riguardanti il trasporto, il carico e lo scarico di queste materie.

Per approfondire l'argomento, potete visitare il sito www.dgsa.it,  nel quale troverete un semplice questionario relativo al trasporto di merci pericolose per valutare il vostro grado di conoscenza relativo al trasporto di fitofarmaci considerati 'pericolosi' ai fini del trasporto.

 

Fabrizio Sandrini

Consulente per la sicurezza

DGSA Italia srl