Dal 19 gennaio 2023 è entrata in vigore la Legge 13 gennaio 2023, n. 6 che converte, con modificazioni, il Decreto Legislativo 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (il cosiddetto Decreto Legislativo Aiuti Quater).


Si mettono in evidenza le seguenti novità in campo ambientale ed energetico:

  • articolo 4 bis: al fine di fronteggiare l'attuale crisi energetica, fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. In particolare, gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e verifica dell'impatto ambientale devono comunicare le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e, se entro 30 giorni non vi è alcun provvedimento di diniego, possono effettuare la sostituzione;
  • articolo 6: i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero della Difesa "possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza";
  • articolo 11: modifica apportata all'articolo 8, comma 2 bis, del Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006).
    Attualmente il testo dell'articolo è il seguente: "2 bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I bis al presente Decreto, è istituita la Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della Transizione Ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Enea) e dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al settimo periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2 bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella Commissione Tecnica Pnrr-Pniec svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del ministro della Transizione Ecologica, su proposta del presidente, i componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica Pnrr-Pniec sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica Pnrr-Pniec restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.  Alle riunioni della Commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della Legge 28 giugno 2016, n.132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa senza diritto di voto un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica Pnrr-Pniec, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.  I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al 31 dicembre 2023.
    (comma introdotto dall'art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020, poi sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021, poi modificato dall'art. 17, comma 1, lettera 0a), legge n. 25 del 2022, poi dall'art. 10, comma 1, lettera a), legge n. 91 del 2022, poi dall'art. 11 del decreto-legge n. 176 del 2022)".

Inoltre, viene inserito il comma 1 bis che autorizza per un periodo di tre anni la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ad avvalersi, per le esigenze della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale e Ambientale Strategica e della Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, di personale delle Forze armate.



Assistenza Tecnica e Servizi per lo Sviluppo delle Imprese nei seguenti settori:
Agricoltura, Progettazione e sviluppo, Finanziamenti pubblici agevolati, Organizzazione aziendale ed Energie rinnovabili
Visita il sito internet

 


Visita il sito internet