I comuni nel momento in cui autorizzano la costruzione di centrali eoliche su determinati suoli, sono gli unici enti competenti che possono costituire validamente le servitù di sorvolo delle pale eoliche dei mulini a vento, lì dove queste sorvolino terreni agricoli privati confinanti e a patto che tutta la procedura amministrativa di autorizzazione sia avvenuta nel rispetto della disciplina normativa vigente al momento della costituzione del diritto di sorvolo.

E il fatto che gli atti costitutivi delle servitù sia valido è ulteriormente avvalorato dalla facoltà concessa dall’ente locale ai proprietari della centrale eolica di procedere ad esproprio dei suoli agrari in suo favore e a suo carico in caso di mancato accordo sul controvalore delle servitù da corrispondere ai proprietari dei suoli agricoli confinanti.

E’ quanto disposto nella sentenza del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2018, pubblicata il 24 aprile 2019, riguardante il caso del ricorso di una nutrita pattuglia di agricoltori contro il comune di Molinara (Benevento), non costituitosi in giudizio, che aveva fornito le necessarie autorizzazioni alla Italian vento power corporation, titolare dell’impianto di generazione elettrica attivato dai mulini e del diritto di sorvolo sui terreni confinanti.

La quarta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, presieduta da Paolo Troiano, ha inoltre eccepito l’infondatezza del ricorso, che puntava all'annullamento di ogni forma di autorizzazione, anche riconoscendo la natura di pubblica utilità della produzione di energia elettrica da fonte eolica che per altro si evince dalla legislazione vigente in tema di energie rinnovabili.

Non solo, a nulla vale la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale disposta dalla sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 dalla Corte costituzionale dell’articolo 43 del Decreto del presidente della Repubblica n. 327 del 2001. La Corte costituzionale era intervenuta su questo preciso articolo del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - con il quale era stata originariamente disciplinata la utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, la così detta  “acquisizione coattiva sanante”, solo per via di un eccesso di delega da parte del Governo. Poi  la norma, dovuta ad un adempimento richiesto dall'Unione europea, era stato sostituito dall’articolo 42 bis.

Questo perché il comune di Molinara, secondo quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di stato, ha provveduto in tempi successivi a sanare la servitù di fatto costituitasi in forza di un potere amministrativo originario e nel rispetto dei diversi interessi in gioco. Il ricorso è stato altresì respinto, anche in considerazione del fatto che la centrale eolica è operativa a Molinara sin dal 1998 e “in virtù di titoli edilizi mai impugnati”.

Infine è stato riconosciuto che le pale eoliche, sorvolando i suoli agricoli a 25 metri di altezza, non pregiudicano l'attività agricola e non sono ammissibili valutazioni di carattere patrimoniale sulla mutata natura del bene, essenzialmente dovuta alla costituzione della servitù di sorvolo.