L'Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente al quesito posto sia da Aiel, Associazione italiana energie agroforestali che da Fiper, Federazione italiana produttori energie rinnovabili, nel quale si chiedeva di conoscere il trattamento ai fini Iva della vendita di cippato di legno vergine utilizzato per la combustione.

Con nota del 23 dicembre 2010 prot. 954-177983/2010 l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa - Settore imposte indirette - Ufficio Iva, dopo aver esaminato la nota della Agenzia delle Dogane interpellata da Aiel e Fiper, nella quale venivano precisate le caratteristiche del cippato destinato alla combustione per la produzione di calore e il suo corretto inquadramento doganale, ritiene che il prodotto possa essere considerato quale (legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili) da classificare al codice NC 4401 1000.

In considerazione di questa classificazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che alla cessione di cippato si renda applicabile l'aliquota Iva del 10%.

Il cippato a cui viene riconosciuta questa aliquota Iva ridotta può provenire da legname di diverse qualità, deve essere ottenuto attraverso un processo di taglio meccanico di sminuzzatura o cippatura, triturazione o frantumazione, non deve aver subito trattamenti chimici o ulteriori lavorazioni e deve essere destinato esclusivamente alla combustione nonchè alla fornitura e distribuzione di calore ai consumatori attraverso reti di teleriscaldamento.

Da parte del presidente di Aiel Marino Berton si esprime soddisfazione per un giusto riconoscimento delle ragioni che Aiel e Fiper hanno da tempo sostenuto in questa direzione.