La Commissione Europea ha adottato il 2 maggio 2024 una modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato al fine di prorogare di sei mesi alcune disposizioni volte ad affrontare le persistenti turbative del mercato, in particolare nei settori dell'agricoltura e della pesca.
L'11 aprile 2024 la Commissione aveva consultato gli Stati membri sul persistere di una grave perturbazione dell'economia che interessa in particolare il settore primario dell'agricoltura e i settori della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione ha inoltre preso atto delle conclusioni del Consiglio Europeo del 17 e 18 aprile 2024 che sottolineano l'importanza di un settore agricolo resiliente e sostenibile per la sicurezza alimentare e l'autonomia strategica dell'Ue e sostengono il proseguimento dei lavori su un'eventuale estensione del quadro temporaneo di crisi e transizione.
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In questo contesto, la Commissione ha deciso di adottare una proroga limitata della sezione 2.1 del quadro per il settore agricolo e per i settori della pesca e dell'acquacoltura. La decisione di rimandare l'eliminazione graduale del quadro mette gli Stati membri in grado di concedere aiuti di importo limitato alle imprese attive in questi settori per altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2024; concede inoltre agli Stati membri più tempo per attuare le misure di sostegno necessarie. La proroga non prevede un aumento dei massimali stabiliti per gli aiuti di importo limitato.
Gli Stati membri potranno quindi continuare a fornire alle imprese colpite dalla crisi o dalle conseguenti sanzioni e controsanzioni, anche da parte della Russia, fino a 280mila euro (settore agricolo) e a 335mila euro (settori della pesca e dell'acquacoltura).
L'Italia è pronta ad adeguarsi, ma con un limite
A tale possibilità l'Italia è già pronta ad adeguarsi con il Decreto Legge Agricoltura, che è stato adottato ieri, 6 maggio 2024, dal Consiglio dei Ministri. Per l'Italia rappresenterà un limite all'utilizzo di questa forma di aiuto il ritorno in vigore dal 30 aprile 2024 del Patto di Stabilità, con l'obiettivo di contenere il rapporto deficit di bilancio dello Stato Prodotto Interno Lordo al 3% all'anno e il livello del debito pubblico al 60% del Pil. In ogni caso il decreto legge agricoltura - approvato ieri in Consiglio dei ministri - ha stanziato sin da subito un pacchetto di aiuti a vario titolo di circa 170 milioni di euro.
Confagricoltura, sul vincolo del Patto di stabilità nei giorni scorsi aveva commentato: "Per rispettare gli impegni di riduzione del disavanzo e del debito pubblici, alcuni Stati membri non avranno margini apprezzabili per la concessione di aiuti di Stato, se necessari, per far fronte ad un quadro economico che resta incerto ed instabile per tutti".
Per Confagricoltura occorre "limitare la facoltà di ricorrere, senza rigorosi limiti, agli aiuti di Stato in un settore, come quello agricolo, regolato da una politica comune. Il mercato unico si fonda sulla libera concorrenza tra le imprese. Non solo: l'eccesso di aiuti pubblici da parte di alcuni Stati membri rispetto ad altri, potrebbe aprire la strada ad una sorta di 'rinazionalizzazione strisciante' della Pac. Un rischio da scongiurare in ogni modo".
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Cosa cambia nel quadro temporaneo di crisi
La modifica non incide sulle restanti disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione. Semplicemente la sezione 2.1, che consente agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato, sarà gradualmente eliminata entro il 30 giugno 2024 per tutti i settori diversi dalla produzione agricola primaria, dalla pesca e dall'acquacoltura.
Pertanto, a seguito della modifica, il quadro temporaneo di crisi e transizione consente diverse misure di aiuto, ecco come si presentano quelle che impattano direttamente e indirettamente sul settore agricolo:
- sezione 2.1: aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, fino a 280mila euro per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura primaria e a 335mila euro per le imprese attive nel settore della pesca o dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2024 e fino a 2,25 milioni di euro in tutti gli altri settori fino al 30 giugno 2024;
- sezione 2.4: aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia. Gli aiuti, che possono essere concessi in qualsiasi forma fino al 30 giugno 2024, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare quelle a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'energia elettrica;
- sezione 2.5: misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili. Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabile, tra cui l'idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. Nell'ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.
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Verso la modifica del "de minimis"
Alla luce delle pressioni inflazionistiche degli ultimi anni e del contesto attuale, nel quale il settore agricolo è tra l'altro colpito dai prezzi elevati delle materie prime, la Commissione avvierà anche una revisione del regolamento agricolo "de minimis" parallelamente alla modifica che concede la proroga dello stato temporaneo di crisi. L'orientamento è di portare gli aiuti in "de minimis" a 50mila euro, almeno stando alla proposta della Germania presentata al Consiglio Ue lo scorso 29 aprile.
Il regolamento esenta gli aiuti di modesta entità nel settore agricolo dal controllo degli aiuti di Stato, in quanto ritenuti privi di impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico. Più specificamente, gli Stati membri possono concedere un sostegno al settore agricolo fino a 20mila euro per beneficiario (25mila euro, se lo Stato membro dispone di un registro centrale degli aiuti "de minimis") per un periodo di tre anni, senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Le norme "de minimis" agricole sono state rivedute da ultimo nel 2019 e al momento la loro scadenza è prevista il 31 dicembre 2027.