Il Regolamento (UE) 2023/956 istituisce il meccanismo europeo del Cbam, che prevede l'applicazione di un tributo "ambientale" alle merci importate nell'Unione Europea (Ue), la cui produzione genera ingenti emissioni di gas serra. Nel precedente articolo abbiamo illustrato l'obiettivo che l'Ue desidera ottenere mediante questa nuova misura di prevenzione, in questo, invece, analizziamo più nel concreto le ricadute sugli importatori dei prodotti soggetti alle dichiarazioni Cbam.

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Gli importatori nell'Ue hanno dunque un ruolo chiave nell'attuazione del Cbam e nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Ue.

 

In forza del Cbam, nei prossimi anni, l'importatore di prodotti fertilizzanti dovrà rispettare norme e procedure ulteriori rispetto a quelle già previste dal Regolamento (UE) 2019/1009 recante la disciplina sulla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti.

 

I nuovi obblighi per gli importatori

Il nuovo sistema di compensazione introduce una serie di adempimenti a carico degli importatori volta a contenere la quantità di emissioni incorporate nelle merci e che può essere riassuntivamente delineata nei passaggi che seguono.

 

In primo luogo, è previsto che l'importatore, prima di importare le merci all'interno del territorio doganale dell'Unione Europea, debba ottenere lo status di dichiarante Cbam autorizzato, attraverso un'apposita domanda di autorizzazione. La domanda sarà trasmessa attraverso il Registro Cbam, una banca dati elettronica standardizzata e concessa dall'autorità competente.

 

In secondo luogo, l'articolo 6 del Regolamento (UE) 2023/956 introduce l'obbligo per ogni dichiarante di presentare, entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2027, la dichiarazione Cbam che riporterà, in massima sintesi, il quantitativo totale delle merci importate nell'anno civile precedente, nonché le emissioni incorporate nelle merci stesse (le emissioni di gas serra emesse per la produzione delle merci).

 

Tali emissioni vengono calcolate rispettando metodi descritti dal Regolamento stesso.

 

A tal proposito, il 22 dicembre 2023 la Commissione Europea ha pubblicato i valori predefiniti per determinare le emissioni integrate dei beni importati (con esclusione dell'elettricità) coperti dal Cbam, al fine di semplificare l'attuazione del Cbam durante il periodo transitorio, nonché di definire valori di calcolo omogenei. Nel merito, la Commissione fornisce tre valori per calcolare le emissioni dirette, indirette e totali.

 

Ad esempio, per i prodotti fertilizzanti contenenti ammoniaca (CN n.2814) la Commissione Europea suggerisce di usare il valore tra tonnellata di CO2/tonnellata di prodotti pari a 2,60.

 

Il meccanismo del Cbam dunque prevede la vendita, da parte di ciascuno Stato membro ai dichiaranti autorizzati, di certificati Cbam, ossia certificati "in formato elettronico corrispondenti a 1 tonnellata di emissioni incorporate nelle merci". Al termine di ogni trimestre, il dichiarante dovrà garantire che il numero di certificati Cbam sul proprio conto nel Registro Cbam corrisponda ad almeno l'80% delle emissioni incorporate. In sede di presentazione della dichiarazione annuale, entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante autorizzato restituirà attraverso il Registro Cbam i certificati acquistati in numero pari alle emissioni incorporate dichiarate. La Commissione provvederà dunque a cancellare i certificati restituiti, mentre in caso di eccedenza degli stessi il dichiarante potrà richiedere allo Stato membro di riacquistare l'eccedenza al prezzo di pagamento all'epoca dell'acquisto.

 

La disciplina sui fertilizzanti e il meccanismo Cbam si uniscono e non si sostituiscono l'una con l'altro per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'attività di importazione-dichiarante autorizzato. Però, nel caso in cui l'importatore applichi il proprio nome o il proprio marchio commerciale sul prodotto importato, oppure lo modifichi, verrà considerato al pari del fabbricante con conseguente applicazione degli obblighi gravanti su quest'ultimo.

 

Le sanzioni previste

Sono previste delle sanzioni, amministrative o penali, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 26 del Regolamento Cbam.

 

Per i dichiaranti Cbam autorizzati che importeranno prodotti fertilizzanti sono previste sanzioni per la mancata restituzione del numero di certificati Cbam corrispondenti alle emissioni incorporate delle merci importate. La sanzione equivale ad un'ammenda di 140 euro per ciascun certificato Cbam non restituito.

 

Sono altresì previste sanzioni anche per l'importatore che non si sia accreditato come dichiarante autorizzato; in questo caso la sanzione sarà da tre a cinque volte la sanzione prevista per la mancata restituzione dei certificati.

 

L'autorità competente potrà avvalersi delle leggi dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento. La sanzione non esime dall'obbligo di restituire i certificati mancanti.

 

Le autorità competenti sono, per l'Italia, le autorità doganali e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. A livello europeo invece l'autorità reggente è la Commissione.

 

A cura di Giovanna Landi e Francesca Samartin dello Studio legale Landilex e di Amine Moughanime e Pierluca Ius dello Studio legale Eptalex