La sentenza numero 4075 del 3 febbraio 2021 della Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale tra gli obblighi in capo al datore di lavoro vi è quello di porre in essere cautele per evitare gli infortuni che vadano oltre a quanto previsto dal Dvr, Documento di valutazione del rischio.

La sentenza in causa riguarda un grave incidente in cui un apprendista, in occasione di un intervento di manutenzione, è precipitato insieme alla cabina ascensore su cui stava operando, perdendo la vita.

Il datore di lavoro, risultato responsabile in entrambi i primi gradi di giudizio, come motivazione di difesa ha addotto l'assenza di una specifica previsione nel Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del dlgs n. 81/2008.

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs. 81/08) è obbligatorio in tutte le aziende con almeno un dipendente e prevede l'analisi dei rischi e, soprattutto, le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro che devono essere attuate da tutti i soggetti coinvolti: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

L'assenza di indicazioni rispetto ad un rischio realmente presente nello svolgimento di un lavoro organizzato dalla propria impresa non può essere considerata motivo di esenzione di responsabilità per il datore di lavoro.

Proprio perché non si può considerare causa esimente da responsabilità la circostanza che il documento della sicurezza non avesse previsto specificamente tale rischio al ricorrente, nel caso di specie è stata respinta l'istanza.

Tale mancata previsione di un infortunio del genere non inserita nel documento di valutazione aggrava la posizione del datore di lavoro, che diviene così, in realtà, non solo responsabile dell'infortunio in sé, ma bensì anche della mancata valutazione del rischio che ha conseguito l'infortunio stesso.
Le violazioni contestate riguardano così sia l'articolo 28, per omessa previsione, che l'articolo 17, per omessa valutazione del rischio.

L'espressione testuale della Corte di legittimità è stata: "Ed invero, non, può essere infatti posto in dubbio, come fa il ricorrente, che nella specie fosse doveroso il porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di evento infausto a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio previsto dall'art. 28 dlgs 81/2008".

Così, con questa sentenza del 3 febbraio 2021, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui datore di lavoro ha il dovere di porre in essere ulteriori cautele per evitare il pericolo di infortuni, seppur non previste dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del dlgs n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Tale dichiarazione assume una grande rilevanza in riferimento alla posizione di garanzia che riveste il datore di lavoro che, necessariamente, deve assicurare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti in ambiente lavorativo in maniera reale e concreta.

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