Con "sorveglianza sanitaria" si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il medico competente deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge e deve essere iscritto nell'apposito elenco istituito presso il competente ministero.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati per i quali il Dvr (Documento di valutazione dei rischi) indica un livello di rischio tale per cui la normativa prevede tale obbligo.

La sorveglianza sanitaria comprende:
  • visita medica preventiva per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
  • visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (es: rischio chimico);
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

Lo scopo della sorveglianza sanitaria è di esprimere un giudizio in merito all'idoneità del lavoratore per la mansione affidata. Tale giudizio deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso.

Il giudizio può essere di: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.

Se il Dvr indica determinati fattori di rischio per i quali la legge impone la sorveglianza sanitaria, da un lato il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica; dall'altro il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti.

In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore.

La non applicazione di tali indicazioni prevede sanzioni di tipo penale sia per il datore di lavoro e che per il medico competente.

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in maniera specifica per ogni struttura, riportati per iscritto nell'allegato specifico del Dvr e basati su linee guida generali definite dai medici competenti.

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