La sospensione del contributo si era materializzata a causa di un'anomalia informatica riscontrata soltanto nel terminale del Sistema informativo agricolo nazionale e per la quale Agea non è riuscita a fornire spiegazioni ai giudici del Tar Lazio.
La sentenza sembra a questo punto destinata ad orientare la giurisprudenza in materia; molte delle numerose aziende agricole italiane, specie quelle cerealicole, si trovano nella medesima situazione e da tempo denunciano, anche attraverso le rispettive organizzazioni, i tempi biblici di Agea nella corresponsione dei pagamenti dovuti: ritardi o addirittura blocchi, che talvolta non hanno una ragione reale.
Il verdetto del Tar Lazio riguarda un'azienda la cui situazione era identica a quella di altre migliaia. Eccone lo schema. Formulata la domanda sulla base dei titoli provvisori della Pac assegnati dal Sian e ricevuto il pagamento dell'acconto, come previsto dalla normativa comunitaria, l'imprenditore agricolo - che poi ha inoltrato ricorso al Tar - si è visto azzerare i titoli stessi, con conseguente immediato blocco dei pagamenti a saldo, ma di fatto con la necessità di rimborsare quanto già incassato.
"Identificazione soggetti calcolabili - Soggetto sospeso": questa l'enigmatica dicitura che compariva sul portale Sian. Ignota la ragione, stando almeno a quanto stabilito dal Tar, visto che Agea non avrebbe fornito alcun chiarimento che potesse giustificare la sospensione del pagamento.
I giudici amministrativi hanno così sentenziato in favore del ricorrente, motivando in questo modo la decisione: "La sospensione o revoca dell'erogazione dei contributi - si legge - è avvenuta senza un provvedimento formalmente redatto all'esito di un giusto procedimento ritualmente condotto".
"Nel diritto nazionale - scrive il Tar - non è possibile la sospensione di un provvedimento quale l'ammissione al finanziamento, senza un termine esplicito oltre che senza indicazione delle ragioni". Ora Agea è obbligata alla completa erogazione degli aiuti richiesti dall'imprenditore, poiché l'anomalia riscontrata non equivale ad un provvedimento motivato.
Tale sentenza, ovviamente, apre la strada a ricorsi analoghi e consiglia ad Agea di essere non solo meno criptica nelle definizioni delle anomalie, ma di avere sempre a portata di mano un proprio documento motivato per sospendere e revocare i finanziamenti.