Il testo regolamentare, oltre ad evidenziare gli obiettivi regionali di tutela del settore, contiene le modalità di iscrizione al Registro regionale e i requisiti per l'attribuzione e il mantenimento della denominazione di agricoltore e allevatore custode a tutela delle risorse genetiche autoctone.
Il regolamento è stato emanato al fine di attuare la legge regionale della Puglia dell’11 dicembre 2013, n. 39 che favorisce e promuovere la tutela delle risorse genetiche autoctone d’interesse agrario, forestale zootecnico minacciate di erosione genetica o di rischio di estinzione.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, dovrà essere è approvato dalla Giunta Regionale della Puglia un programma di intervento. Il programma è aggiornato a cadenza triennale.
La legge regionale della Puglia 39/2013, con particolare riferimento alle attività dei custodi (articolo 12), ne prevedeva il finanziamento con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 mediante la misura 214, azione 3. E’ al momento di difficile stima la disponibilità finanziaria per gli allevatori e agricoltori custodi, anche se le norme finanziarie della legge prevedono che “in caso di impossibilità di destinazione di nuovi specifici finanziamenti statali e/o comunitari, dovrà valutarsi la possibilità di porre le spese di cui al predetto articolo a gravame del bilancio autonomo regionale”.
Con il regolamento vengono disciplinati la Banca del materiale genetico autoctono, il Registro regionale delle risorse genetiche autoctone e la Commissione tecnico scientifica chiamata a vigilarlo. Tutti questi soggetti, insieme agli agricoltori ed allevatori custodi e ad altri soggetti pubblici o privati possessori di risorse genetiche autoctone, formano la Rete di tutela delle risorse genetiche della Puglia. Il regolamento detta norme precise con riguardo alla circolazione del patrimonio genetico autoctono e del materiale di propagazione.
E’ quindi disciplinato l’elenco dei coltivatori e allevatori custodi al quale possono chiedere l’iscrizione lo svolgimento delle attività di conservazione delle risorse, descritte all’articolo 12 della legge regionale 39/2013, i soggetti privati, in forma singola o associata, proprietari di aziende agricole, zootecniche o forestali, o che ne siano detentori sulla base di titolo valido alla data della richiesta, ubicate nel territorio regionale. I custodi sono tenuti alla conservazione in situ e/o on farm della risorsa genetica nel rispetto delle norme che regolano la buona pratica agricola e il benessere animale. Per le specie animali è necessaria la disponibilità di idonee strutture di allevamento.
L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso di specifica esperienza o capacità professionale maturate nella coltivazione e/o riproduzione delle risorse genetiche autoctone.