L’imprenditore agricolo 'datore di lavoro' è tenuto a prevenire per i suoi dipendenti l’insorgenza di eventuali patologie derivanti dalle mansioni lavorative.
Per l’assolvimento di tale obbligo, è necessario che prima di intraprendere azioni lavorative (in particolare quelle più pericolose come l'utilizzo di macchine e attrezzature) proceda con uno specifico corso di formazione, informazione ed eventuale addestramento all’utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale.
L´obbligo formativo scaturisce dagli artt. 36, 37 del D. Lgs. 81/08 i quali obbligano il datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
Informerà sui rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni, nonché sui possibili danni e sulle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione all’attività di formazione e informazione dei lavoratori.
L’attività di formazione–informazione può essere svolta mediante appositi corsi sui rischi specifici per la salute del lavoratore con distribuzione ai lavoratori di materiale didattico (es. opuscoli informativi). Il materiale formativo-informativo deve essere chiaro e comprensibile, adeguato al livello di istruzione dei lavoratori ai quali è sottoposto.
Gli argomenti dei corsi riguardano essenzialmente i rischi lavorativi generici e rischi lavorativi specifici, ad esempio: rischio da manipolazione di sostanze chimiche, rischio da movimentazione manuale dei carichi, rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio biologico.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi.
Questi, nello specifico, i corsi:
a) Informazione
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività;
- le misure e le attività di protezione e di prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
- i nominativi dei lavoratori addetti all’antincendio ed al pronto soccorso;
- i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
b) Formazione
Ciascun lavoratore deve inoltre ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto si lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione, ove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio della utilizzazione per casi di lavoro somministrato;
- del trasferimento o cambiamento di mansione;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
L’informazione e la formazione deve essere documentabile ed eventualmente, se richiesta, esibita agli organi di vigilanza, che ne tengono conto ai fini della verifica degli obblighi.
Nota
La Cassazione, con la Sentenza n. 34771 del 27 settembre 2010, si è espressa sull’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro e sulle caratteristiche che tali istituti devono assumere perché siano ritenuti idonei ed efficaci.
In particolare, dalla suprema Corte non sono state ritenute sufficienti le misure prese dal datore di lavoro e consistite nell’aver messo a disposizione di un lavoratore, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, le schede di sicurezza relative alla sostanza che stava utilizzando e che durante la sua attività ha portato alle conseguenze lesive nei suoi confronti e nell’avere inoltre organizzato un incontro preliminare dello stesso lavoratore con il fornitore della sostanza pericolosa nell’ambito del quale sono state illustrate le modalità d’uso del prodotto ma non sono state messe in evidenza le caratteristiche della sua pericolosità ed i rischi derivanti dal suo utilizzo.
Secondo la suprema Corte dunque “il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore a cui è tenuto il datore, prevede tra l'altro l'obbligo di informare i dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute in relazione all'attività svolta nell'impresa (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 21, vigente all'epoca dei fatti) e di adeguata formazione in materia di sicurezza (articolo 22)”.
Secondo la Sez. IV, inoltre, per assolvere agli obblighi della formazione ed informazione non è sufficiente la "ragnatela" delle disposizioni date con una pluralità di documenti messi a disposizione del lavoratore. “Perché sia assolto l'obbligo di sicurezza previsto nelle citate norme” prosegue la Sez. IV, “è necessario che il lavoratore venga informato dei rischi specifici dell'utilizzo del prodotto. Tale specificità non deve arrestarsi alla esplicitazione di una mero divieto (es. utilizzare acqua fredda e non calda), ma deve indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute che determinate modalità di lavoro possono comportare”.
CHECK LIST CON SANZIONI |
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Inadempimento |
Articolo di sanzione |
Sanzione |
Mancata informazione dei lavoratori
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Art. 55 c. 5 lett. c)
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arresto da 2 ad 4 mesi o ammenda da 1.200 euro a 5.200 euro. |
S. E. & O. |
Alfonso Germinario
Sicurezza sul lavoro in agricoltura
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Fonte: Agronotizie