Il D.Lgs.81/2008 (art. 47, comma 2) e s.m. e i. ha reso più incisiva la presenza dei lavoratori nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nelle aziende agricole, con la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Il legislatore ha voluto aumentare le prerogative, rafforzandone il ruolo di congiunzione tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. Sono gli stessi lavoratori dipendenti ad eleggere il proprio rappresentante della sicurezza. Questa è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.
Il maggior numero di aziende agricole italiane si possono considerare di piccolissime, piccole e medie dimensioni, nonostante ciò, la legge considera comunque necessaria tale figura, in tutte le aziende, anche in quelle con un solo dipendente, in quest’ultimo caso il lavoratore sarà il rappresentante di se stesso.

Può accadere che nessun lavoratore voglia assumere tale incarico (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), il suo posto sarà quind preso dal Rappresentante dei lavoratori territoriale (Rlst), una figura esterna all’azienda.
In tal caso il datore di lavoro dovrà versare all'Inail la quota pari a due ore anno per ogni lavoratore assunto, per finanziare un fondo monetario per la formazione degli Rlst (i responsabili della sicurezza territoriale) che verrà assegnato di conseguenza all'azienda che ha deciso di non nominare l'Rls all'interno dell'azienda.

Tale rappresentante avrà la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro previa comunicazione alla ditta; il preavviso invece non sarà necessario in caso di infortunio grave.

Per il comparto agricolo e per gli operatori florovivaisti, per le modalità di elezione del Rls sono ancora in vigore - e vi si può fare riferimento fino a che non saranno emanate nuove norme - le disposizioni della contrattazione collettiva, quindi il 'Verbale di accordo' relativo al 'Rappresentante per la sicurezza e comitati paritetici', siglato tra le parti sociali agricole il 18 dicembre 1996, che costituisce parte integrante (allegato 3) del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (2006-2009), considerato che in calce al nuovo Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti, verbalizzato il 25 maggio 2010, è stato riportato all’ Art. 64 – Tutela della salute dei lavoratori;
Dichiarazione a verbale.

Le parti si impegnano a rivedere il verbale di accordo in materia di 'Rappresentante per la
sicurezza e Comitati paritetici' (allegato n. 3 del previgente CCNL), a seguito delle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui d.lgs. n.81/2008.

 

Ciò che è riportato nell’allegato n. 3 del precedente contratto è:

Al punto 1 del 'Verbale' le parti convengono:

a. che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate, il RLS è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;

b. in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie dell’accordo potranno definire le forme di individuazione del rappresentante per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse da quelle di cui al punto precedente.

Il punto 2 del 'Verbale' disciplina le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
• l’elezione deve avvenire in un’apposita riunione dei dipendenti esclusivamente dedicata alla funzione elettiva;
• possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda abbia una durata non inferiore a 51 giornate (con preferenza per i dipendenti che hanno il rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata);

• possono votare tutti i lavoratori dipendenti in servizio al momento della elezione:

• l’eletto (colui che ha ottenuto il maggior numero di voti) dura nell’incarico 3 anni ovvero, nel caso abbia con l’azienda un rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo di permanenza nell’azienda
il verbale di elezione deve essere notificato al datore di lavoro.

 

Il D.lgs 81/2008 e s. m. e i. ha previsto una formazione specifica per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per assicurargli lo sviluppo di adeguate competenze e conoscenze necessarie per affrontare e prevenire i rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui opera lui e gli altri colleghi di lavoro. La durata del corso è di 32 ore, più il test finale di accertamento delle conoscenze acquisite.
Una volta individuato nell’azienda agricola, il nominativo del Rappresentante deve essere comunicato all’Inail. Per questo specifico adempimento, l'Inail ha predisposto una specifica procedura on line accessibile dalla ditta tramite il soggetto che gestisce i rapporti con l'Inail (Caaf, Ufficio paghe o Consulente del lavoro).
Terminato l'inserimento del nominativo la procedura registra in archivio i dati comunicati e rilascia all'utente la stampa della ricevuta della comunicazione da conservare ed esibire in caso di controllo. La mancata comunicazione all'INAIL comporta una sanzione amministrativa da 50 a 300,00 €. La comunicazione, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa nella quale opera il rappresentante e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tale adempimento, a regime dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata, diversamente potrà procedere ad una nuova segnalazione.
Tra le attribuzioni del RLS, figurano: il RLS deve essere obbligatoriamente consultato in ordine alla valutazione dei rischi (preventivamente, e della quale riceve copia del documento), alla designazione del RSPP, all’organizzazione della formazione ed alla programmazione della prevenzione, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, ai programmi per la formazione dei lavoratori, ed in generale in ordine ad ogni servizio di prevenzione debba essere organizzato. Il RLS ha un proprio autonomo potere di proposta, deve obbligatoriamente essere messo nelle condizioni di frequentare appositi corsi di formazione professionale e deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
La nomina a RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o ad ASPP.

 

 

CHECK LIST CON SANZIONI

Inadempimento

Articolo di sanzione

Sanzione

Mancata consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella valutazione dei rischi e nell’adozione del correlato documento

Art. 55 c 3

 

ammenda da 2.000 euro a 4.000 euro.

Mancata formazione dei lavoratori, dei preposti, degli addetti alle emergenze, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Art. 55 c 5 lett. c

arresto da 2 ad 4 mesi o ammenda da 1.200 euro a 5.200 euro.

S. E. & O.

 

Rubrica dedicata alla sicurezza sul lavoro in agricolturaAlfonso Germinario

Sicurezza sul lavoro in agricoltura

alfonso.germinario@agronotizie.it