La figura dell’addetto all’antincendio, da inserire nell’organigramma dell’azienda agricola e di qualunque altra attività, era già prevista dal precedente d.Lgs. 626/1994.
Da quella data e fino ad oggi, la figura dell’addetto alla 'lotta antincendio' e alla gestione delle emergenze è ormai obbligatoria.
Infatti il D.Lgs. 81/2008, all’art. 18 comma 1 lett. b rinnova l’obbligo del datore di lavoro di designare gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio.

L’addetto all’antincendio può essere lo stesso datore di lavoro, qualora assicuri la costante presenza sul luogo di lavoro; uno o più lavoratori dipendenti, designati dallo stesso datore di lavoro, che provvede alla loro formazione e/o addestramento attraverso corsi specifici ed esercitazioni.
L’addetto o gli addetti all’antincendio sono un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone; esercitano un importante ruolo nella prevenzione, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e dei mezzi di estinzione, provvedono alla segnalazione di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio.

In caso di incendio, impediscono, per quanto possibile e con i mezzi a disposizione, la propagazione dello stesso. L’addetto o gli addetti all’antincendio hanno il compito di seguire l'evoluzione dell’emergenza, quindi allertare il personale, se opportuno allontanarle dal luogo in cui si trovano, si assicurano dell’esodo sicuro di tutti i presenti sui luoghi, evitando che chiunque possa andare a finire nella la direzione sbagliata.

Agli addetti all’antincendio è affidata la funzione di intervenire sugli impianti di servizio (corrente elettrica, gas) per interromperne l'erogazione, così come intervengono sugli impianti antincendio per azionarli.
Se è il caso, hanno il compito importante di chiamare e indirizzare gli interventi esterni - Vigili del Fuoco, personale medico - verso i luoghi in stato di emergenza.

Nelle più comuni aziende agricole, il mezzo messo a disposizione dell’addetto all’antincendio è l’estintore. E’ lo stesso addetto all’antincendio che ha la responsabilità di verificare lo stato delle attrezzature di pronto intervento, assicurandosi del loro funzionamento e richiedendo la sostituzione dei mezzi scaduti o rovinati o non funzionanti.
La normativa prevede che gli estintori in dotazione devono essere verificati semestralmente da una ditta specializzata.

Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 37 comma 9 definisce la obbligatorietà della formazione adeguata al rischio incendio del luogo di lavoro.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

La disposizione rinvia ad un decreto successivo la definizione della periodicità e dei contenuti e dell’aggiornamento di queste figure. E’ comunque consigliato, ma non obbligatorio, l’aggiornamento minimo della sola parte pratica ogni 3 anni.

Per le diverse dimensioni aziendali e per la molteplicità dei lavori delle imprese agricole, i parametri che concorrono alla definizione del numero sufficiente di addetti all’antincendio aziendale, da individuare e da formare, sono numerosi e devono essere oggetto di valutazione dell’RSPP, dell’RLS ed eventualmente di un tecnico esperto.

Il DM 10 marzo 1998 nell’Allegato X definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione, diversificandoli in relazione al livello di rischio dell’attività:

 

Classificazione rischio incendio 

Ore teoriche

Ore pratiche 

Totale

Basso

2

2

4

Medio

5

3

8

Alto

12

4

16

 

Le aziende agricole, normalmente, rientrano nella classe di rischio medio–basso, con i livelli di rischio riconosciuti con le seguenti descrizioni:
- attività a rischio di incendio basso: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

- attività a rischio di incendio medio: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendio, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

 

CHECK LIST CON SANZIONI

Inadempimento

Articolo di sanzione

Sanzione

Mancata fornitura di mezzi di estinzione, fissi o portatili, automatici o manuali, adatti al tipo di incendio dell’ambiente di lavoro.

 

Art. 55 c 5 lett.  c)

 

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da  1.200 euro a  5.200 euro.

Per la mancata nomina dell’addetto all’antincendio.

 

con l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 euro a 3.000 euro.

Per la mancata formazione dell’addetto all’antincendio.

 

arresto da 4 ad 8 mesi o ammenda da 2.000 euro a 4.000 euro.

S. E. & O.

 

 

Rubrica dedicata alla sicurezza sul lavoro in agricolturaAlfonso Germinario

Sicurezza sul lavoro in agricoltura

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 Sicurezza sul lavoro in agricoltura - Alfonso Germinario