Un’indagine della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di lavoro ha rilevato che il 25% dei lavoratori europei dichiara di soffrire di stress sul lavoro.
Lo stress comporta disturbi psicologici (ansia, depressione, problemi relazionali, incapacità di concentrarsi), disturbi fisici (ipertensione, problemi cardiaci, deficit immunitari) e disturbi del comportamento. L’Organizzazione mondiale della sanità prevede che, entro il 2020, la depressione diventerà la causa principale di assenza al lavoro.

Il 1° gennaio 2011 sono diventate operative le Disposizioni sulla valutazione delle situazioni di lavoro con eventuale di disagio lavorativo.
Le disposizioni legislative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono che il datore di lavoro dell’impresa agricola abbia la piena responsabilità nei confronti del benessere dei lavoratori e che anche lo stress dovuto al lavoro deve essere valutato come tutti gli altri potenziali rischi eventualmente presenti in azienda.

Tutte le imprese agricole che abbiano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o che assumono lavoratori o braccianti a tempo determinato, già dal 31 dicembre 2010 devono intraprendere azioni di monitoraggio dello stress lavoro correlato, alle situazioni di lavoro e non alle singole persone. Severe sanzioni sono previste per i datori di lavoro inadempienti.

Come si effettua la valutazione dello stress lavoro correlato

Per l’intero processo valutativo il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente come previsto dalla Legge 81/2008 e s.m.e i. (art. 29), ma anche del Rls (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); può anche essere necessario il coinvolgimento di altre figure esperte.
Si inizia con la raccolta delle informazioni preliminari (organigramma, tipologie contrattuali, lavoratori provenienti da altri paesi, lavoratori assunti ex L. 68/1999).
Per l'eliminazione, la riduzione e la gestione dei rischi emersi dall’indagine, si deve dare priorità alla modificazione dei fattori stressogeni, privilegiando gli interventi alla fonte, focalizzandosi sugli aspetti organizzativi e/o gestionali che si siano rivelati critici.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di valutazione del rischio (Dvr) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione e alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio: interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi).
Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (valutazione approfondita).

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad
esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato.
Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione
approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che
garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Il ministero del Lavoro, con la circolare del 18 novembre 2010 recante Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., precisa che la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo di valutazione del rischio lavoro stress correlato, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione.

La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Rubrica dedicata alla sicurezza sul lavoro in agricolturaAlfonso Germinario

Sicurezza sul lavoro in agricoltura

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