Nell’ambito dell'organizzazione aziendale, per tutelare la salute e la sicurezza di chi presta la propria attività lavorativa, che sia lavoratore dipendente o lavoratore con legami di familiarità con il datore di lavoro, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una organizzazione specifica, attribuendo compiti e responsabilità per ogni elemento dell’organigramma aziendale.

Per le imprese agricole, di medie e piccole dimensioni, per tenere conto delle specificità del settore, il legislatore aveva teorizzato regole semplificate, in particolare per quelle aziende che si avvalgono di lavoro subordinato solo per pochissime giornate nell’anno.
Ad oggi, il D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, invece, si applica in modo integrale: esso contempla, infatti, oltre ai lavoratori subordinati ed ai soci delle società, anche i lavoratori autonomi che compiono specifiche opere o servizi, i componenti delle imprese familiari, i piccoli imprenditori (tali sono, nel settore agricolo, i coltivatori diretti).
Tuttavia, le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s. m. e i., non si applicano integralmente. L’applicazione integrale delle norme riguarda solo i rapporti di lavoro subordinato; per le altre tipologie di lavoratori, si applicano unicamente talune specifiche disposizioni e non la totalità degli obblighi.

Il D. lgs. 81/08 e s.m.i. ha meglio definito le figure previste, da inserire nell’organigramma aziendale, anche per le imprese agricole. Ognuna di queste figure ha una specifica responsabilità attribuita.
Nel complesso, l’insieme di queste figure compongono il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi e costituiscono l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il Medico competente (Mc) ha il compito di fornire un contributo essenziale per il perseguimento di obiettivi tutela della salute e della sicurezza, attraverso una serie di azioni:
- garantire la completezza della valutazione dei rischi; migliorare la prevenzione, attraverso l’individuazione di misure di tutela più efficaci che tengano conto anche delle specificità dei lavoratori come ‘persone’;
- contenere gli oneri diretti e indiretti della prevenzione, mediante la riduzione delle passività correlate al disagio psicofisico dei lavoratori, agli infortuni e alle malattie professionali, generalmente visibili nel medio lungo termine.
In particolare devo essere individuati e formati gli addetti alla prevenzione incendi con il compito di valutare se un potenziale principio di incendio, sia facilmente domabile, quindi, eventualmente intervenire sul focolaio con i mezzi a disposizione senza mettere a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri.
Gli addetti al primo soccorso aziendale, che dovranno accertarsi delle condizioni di salute dell’infortunato in modo da fornire agli enti di soccorso tutte le informazioni utili possibili; assistere l’infortunato fino all’arrivo dei Soccorsi e prestare le prime cure agli infortunati conformemente alla formazione ricevuta.

Rubrica dedicata alla sicurezza sul lavoro in agricoltura

Alfonso Germinario

Sicurezza sul lavoro in agricoltura

alfonso.germinario@agronotizie.it

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