Abolizione delle misure di gestione del mercato: saranno immediatamente abolite fin dal primo giorno di entrata in vigore della riforma le seguenti misure: la distillazione di crisi, l'aiuto per la distillazione dei sottoprodotti, la distillazione in alcole per usi commestibili e dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, l'aiuto al magazzinaggio privato, le restituzioni all'esportazione, l'aiuto per il mosto destinato all'arricchimento del vino.
Divieto di impiego di zucchero per l'arricchimento: l'uso di zucchero per arricchire il vino sarà proibito a partire dal primo giorno di entrata in vigore della riforma. Questa pratica non risponde alle definizioni dell'Oiv né dell'Ue. Porre fine alla pratica dello zuccheraggio e all'erogazione dell'aiuto per il mosto permetterà di mantenere l'equilibrio tra il nord e il sud dell'Europa e tutti i produttori elaboreranno vino esclusivamente con uva e mosto non sovvenzionato.
Regime di estirpazione: i viticoltori che desiderano abbandonare l'attività nel settore potranno beneficiare di un premio di estirpazione, del tutto volontario. Nel primo anno il premio sarà del 30% superiore ai livelli attuali e, per incoraggiare una adesione rapida al nuovo regime, il premio decrescerà nell'arco del quinquennio previsto. Per evitare problemi sociali e ambientali, gli Stati membri potranno limitare l'estirpazione nelle zone di montagna e in forte per pendenza e nelle regioni sensibili sotto il profilo ambientale e cessare l'estirpazione non appena la superficie espiantata raggiunge il 10% della superficie vitata totale del paese. La superficie totale da estirpare sarà di circa 200.000 ha. La dotazione finanziaria riservata a tale regime scenderà da 430 milioni di euro nel primo anno a 59 milioni di euro nel quinto e ultimo anno. Il premio medio passerà da 7.174 Eur/ha il primo anno a 2.938 Eur/ha il quinto anno.
Pagamento unico per azienda: tutte le superfici vitate saranno ammesse a beneficiare di aiuti nell'ambito del regime di pagamento unico e quelle estirpate saranno automaticamente ammesse a tale pagamento, garantendo in questo modo il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Cessazione delle restrizioni agli impianti: il sistema dei diritti d'impianto sarà prorogato fino alla fine del periodo transitorio (dicembre 2013) e quindi abolito a partire dal 1° gennaio 2014 per permettere ai produttori competitivi di espandere la propria produzione. La decisione di aumentare la produzione dipenderà dalla capacità dei produttori di vendere il vino che producono.
Pratiche enologiche: la competenza dell'approvazione di nuove pratiche enologiche o della modifica di pratiche esistenti passerà alla Commissione, la quale valuterà le pratiche enologiche ammesse dall'Oiv e le inserirà nell'elenco delle pratiche enologiche ammesse dall'Ue. L'Unione europea autorizzerà le pratiche ammesse a livello internazionale per la vinificazione di vini da esportare nei rispettivi paesi di destinazione. Saranno mantenuti il divieto di importazione di mosti da usare per la vinificazione e del taglio di vini europei con vini importati.
Migliori norme di etichettatura: il concetto di vino di qualità nell'Unione europea si baserà sull'origine geografica (vino di qualità prodotto in regioni determinate). I vini a indicazione geografica si suddivideranno in vini a indicazione geografica protetta e in vini a denominazione di origine protetta. L'etichettatura risponderà alle esigenze dei consumatori in quanto sarà più semplice e permetterà, in particolare, per la prima volta ai vini europei senza indicazione geografica di indicare in etichetta il vitigno e l'annata, in modo da rispondere alla domanda al consumo di vini monovitigno.
Dotazioni finanziarie nazionali: permetteranno agli Stati membri di adattare le misure alle esigenze locali. Le risorse complessive passeranno da 634 mio Eur nel 2009 a 850 mio EUR a partire dal 2015. L'importo a disposizione di ogni paese sarà calcolato in base alla superficie vitata, alla produzione e alla spesa storica. Le misure a disposizione comprendono: la promozione nei paesi terzi, la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l'aiuto per la vendemmia verde, nuove misure di gestione delle crisi come l'assicurazione contro calamità naturali e la copertura dei costi amministrativi per la costituzione di specifici fondi di mutualizzazione.
Misure di sviluppo rurale: molte misure contemplate dal regolamento sullo sviluppo rurale potrebbero rivelarsi interessanti per il settore del vino, come ad esempio l'insediamento dei giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, il sostegno a copertura dei costi supplementari e delle perdite di reddito per la manutenzione dei paesaggi naturali, il prepensionamento. Per permettere l'applicazione di tali misure saranno trasferite risorse alla dotazione dello sviluppo rurale, che passerà da 100 milioni di euro nel 2009 a 400 milioni di euro a partire dal 2014. Questi stanziamenti saranno riservati esclusivamente alle regioni produttrici di vino.
Promozione e informazione: la Commissione intende portare avanti con determinazione una politica di promozione e informazione responsabile, alla quale saranno riservati 120 milioni di euro a partire dalle dotazioni nazionali per le misure di promozione nei paesi terzi, cofinanziate al 50% dall'UE. Saranno attuate nuove campagne di informazione all'interno dell'Unione europea sui vini a indicazione geografica e sul consumo responsabile e moderato di vino, con un tasso di cofinanziamento più elevato pari al 60% per queste ultime.
Protezione dell'ambiente: ammettere tutte le superfici vitate al regime del pagamento unico significa estendere l'applicazione delle norme ambientali previste dalla condizionalità, la quale si applicherà anche a tutte le superfici estirpate. L'estirpazione, la ristrutturazione dei vigneti e la vendemmia verde saranno subordinate al rispetto di requisiti ambientali minimi e saranno riservate maggiori risorse alle misure agroambientali nell'ambito dello sviluppo rurale.
Il settore vitivinicolo dell'Ue
L'Unione europea conta oltre 2,4 milioni di aziende vitivinicole, che occupano una superficie di 3,6 milioni di ha, ossia il 2% della superficie agricola comunitaria. La produzione di vino nel 2006 ha rappresentato il 5% del valore dell'intera produzione agricola. Il consumo di vino sta calando costantemente, benché stiano aumentando le vendite di vini di qualità. Negli ultimi 10 anni le importazioni sono salite del 10% all'anno, mentre le esportazioni stanno aumentando solo lentamente. In base all'attuale tendenza si stima che la produzione di eccedenze di vino raggiungerà il 15% della produzione annua entro il 2010/11. L'Unione europea spende circa mezzo miliardo di euro ogni anno solo per disfarsi delle eccedenze di vino per il quale non c'è mercato.
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Fonte: Commissione europea