E adesso come faccio?
E chi ne fosse sprovvisto e fosse colto da una necessità impellente di acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari e/o coadiuvanti?
La frequenza innanzitutto
I futuri acquirenti/utilizzatori di prodotti fitosanitari e coadiuvanti dovranno frequentare i corsi tenuti da regioni e provincie autonome e superare positivamente l'esame finale, dopo aver dimostrato di aver frequentato almeno il 75% delle lezioni. Più complicato di un corso di laurea! La frequenza non è obbligatoria per i candidati “in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.” (sì, anche i medici!), che dovranno “solo” superare l'esame finale.
Ma cosa bisogna studiare?
Ecco il programma di base:
- legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
-
pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
- modalità di identificazione e controllo;
- rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell’area trattata;
- sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
- rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l’ambiente in generale;
- rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
- strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell’area;
- valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente;
- misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente;
- corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
- corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
- rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
- attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari:
- gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
- gestione e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
- rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
- aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
- registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Per saperne di più
- DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- DECRETO 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».
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