Già dalla seconda metà del 2014 vedremo in commercio agrofarmaci con la nuova simbologia, anche se la completa scomparsa dei prodotti etichettati con i vecchi simboli (un esempio per tutti: la Croce di Sant'andrea) non avverrà che alla fine del maggio del 2017.
I sette simboli che utilizziamo sin dal 2004 sostituiti da nove “Pittogrammi”.
Nove pittogrammi a forma di losanga, come quelli da tempo utilizzati per l'etichettatura del trasporto, sostituiranno i sette simboli di pericolo finora utilizzati.
I simboli riportati di seguito provengono tutti dal sito ufficiale dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) e possono (anzi devono) essere liberamente utilizzati.
GHS07 |
Contrassegnerà i prodotti (o meglio le “miscele”) che manifesteranno i livelli più blandi di tossicità acuta orale, dermale o inalatoria (Categoria 4), irritazione dermale od oculare (Categoria 2), sensibilizzazione dermale (Categoria 1), tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) dopo singola esposizione (Categoria 3), irritazione del tratto respiratorio, effetto narcotico. Simbolo che andrà a sostituire: |
GHS08 |
Questo simbolo contrassegnerà i prodotti accreditati di un significativo pericolo per la salute, quali i cancerogeni , i mutageni, i tossici per la riproduzione, quelli con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute , oppure prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito) , infine prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. Asma). Occorrerà leggere attentamente le indicazioni di pericolo, in quanto lo potremo trovare anche non solo su prodotti contenenti sostanze cancerogene o mutagene, ma su quelli con elevate quantità di solventi diffusissimi quali le nafte aromatiche. Simboli che andrà a sostituire: |
GHS06 |
Il simbolo contraddistinguerà i prodotti con elevata tossicità (categoria 1, 2 e 3) per via orale, inalatoria o dermale. Contrariamente a quanto si verificava precedentemente non verrà utilizzato per contraddistinguere mutageni o cancerogeni con moderata tossicità acuta. Poichè le soglia di tossicità sono cambiate, i prodotti che prima erano considerati nocivi ma con una DL50 orale compresa tra 200 e 300 mg/kg, adesso riporteranno il teschio e le tibie! Simboli che andrà a sostituire: |
GHS05 |
Questo simbolo intuitivamente contraddistinguerà i prodotti corrosivi per la pelle di categoria 1A, 1B e 1C e quelli che provocano gravi lesioni oculari di categoria 1. Anche in questo caso, per via del cambiamento delle soglie, alcuni prodotti che presentavano rischi di gravi lesioni oculari (frase R41) e la croce di S. Andrea, riporteranno questo ben più inquietante simbolo. Simboli che andrà a sostituire: |
GHS09 |
Pericolo per l'ambiente: nessuna novità particolare, tranne che per gli erbicidi: nel calcolo della classificazione verrà presa anche la tossicità nei confronti delle piante acquatiche, mentre precedentemente era considerata solamente quella per le alghe, oltre a pesci e Daphnia. Simbolo che andrà a sostituire: |
GHS02 |
Gas altamente infiammabile, Gas infiammabile, Aerosol altamente infiammabile, Aerosol infiammabile, Liquido e vapori facilmente infiammabili, Liquido e vapori infiammabili, Solido infiammabile. Anche in questo caso la variazione delle soglie farà in modo che molti prodotti classificati come infiammabili (frase R10) e i perossidi organici (precedentemente considerati comburenti) dovranno riportare questo simbolo, mentre prima ne erano privi. Simbolo che andrà a sostituire: |
GHS03 |
Comburente: uno dei pochi simboli rimasti invariati rispetto alla precedente normativa, con eccezione dei già citati perossidi organici, prima comburenti e adesso infiammabili. Simbolo che andrà a sostituire: |
GHS04 |
Nuovo simbolo che intuitivamente indicherà “Gas sotto pressione”. Lo troveremo probabilmente solo su alcuni fumiganti. Simbolo che andrà a sostituire: nessuno. |
GHS01 |
Esplosivo: di solito non interessa gli agrofarmaci, a parte forse alcune tavolette fumiganti. Simbolo che andrà a sostituire: |
Anche la soglia ha la sua importanza
L'applicazione del regolamento CLP alle miscele ne comporterà un generale peggioramento della classificazione: oltre alla variazione nella soglia per definire un prodotto tossico, sarà più facile per un formulato che contiene sostanze accreditate di tossicità riproduttiva ereditare questa poco invidiabile prerogativa e riportare anch'esso il simbolo GHS08 (grave pericolo per la salute ), in quanto la soglia passa dal 5% al 3%, per cui molti prodotti che pur contenendo sostanze classificate con la vecchia frase R63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.) in quantità inferiore alla vecchia soglia passeranno da Non classificati a GHS08.
Tre simboli possono non bastare
Mentre la maggior parte degli agrofarmaci pericolosi riportava 1-2 simboli, arrivando sino a 3 nei casi particolarmente fortunati, non sarà infrequente vedere prodotti con 3-4 pittogrammi, che, per via della forma a losanga, daranno origine a composizioni magari anche esteticamente gradevoli. I grafici troveranno un ulteriore spunto per mostrare la loro creatività.
Scadenze
Le imprese dovranno comunicare al Ministero della Salute la lista dei prodotti che intendono mantenere in commercio (i prodotti che non verranno riclassificati verranno revocati) entro il 21 febbraio 2014.
Nel caso di prodotti per i quali verranno presentati nuovi studi, la documentazione (scheda di sicurezza, proposta di etichettatura e nuove informazioni) dovrà essere presentata entro il 15 aprile 2014.
Negli altri casi la documentazione (scheda di sicurezza e proposta di etichettatura) dovrà essere presentata entro il 30 maggio 2014.
Gli agrofarmaci con la nuova etichettatura potranno essere commercializzati a partire dal 29 luglio 2014.
Il regolamento europeo prevede un congruo periodo per lo smaltimento delle scorte dei prodotti con vecchia etichettatura, che potranno essere commercializzati sino al 31 Maggio 2017 con la vecchia etichetta.
Per saperne di più
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)
Applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, e successive modifiche, in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (comunicato sul sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1407).
.