Trascorso un maggio un po' movimentato, con 35 sostanze attive1 di recente approvazione europea che hanno iniziato la fase di adeguamento dei relativi formulati (che verranno mantenuti o revocati entro il prossimo novembre), si prospetta ancora un mese all'insegna dei fuochi d'artificio. Ma andiamo con ordine.

Provvedimenti europei

Immediatamente prima dell'entrata in vigore del regolamento 1107/2009 sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari sono usciti una raffica di provvedimenti attuativi riguardanti:

  • elenco sostanze attive approvate (regolamento 540/2011/EU, seguito immediatamente dai provvedimenti di modifica reg. 541/2011/EU e 542/2011/EU). In pratica le 353 sostanze attive approvate con la precedente normativa vengono ufficialmente inserite nell'elenco del regolamento 1107/2009;

  • documentazione necessaria per l'autorizzazione delle sostanze attive (regolamento 544/2011/EU);

  • documentazione necessaria per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (regolamento 545/2011/EU);

  • principi uniformi per la valutazione dei prodotti fitosanitari (regolamento 546/2011/EU): in pratica i criteri da seguire per decidere se un prodotto fitosanitario ha i requisiti per poter essere approvato in Europa.

Normativa nazionale

Sugli scudi la nuova conduzione del ministero delle Politiche agricole che in breve tempo ha emanato due provvedimenti in risposta ad altrettante esigenze dettate da atti comunitari.

  • Decreto 10346 del 13 maggio 2011 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) riguardante la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento 73/2009/EU.” In particolare il provvedimento prevede che per continuare ad usufruire dei programmi di sostegno le aziende agricole non possano utilizzare reflui zootecnici in zone vulnerabili dal punto di vista dei nitrati, così come gli utilizzatori di prodotti fitosanitari dovranno rispettare le zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari. In particolare un ulteriore precauzione volta a proteggere le falde sotterranee.

  • Emergenza fitosanitaria: il provvedimento prevede misure per combattere la diffusione di alcuni fitoparassiti di particolare gravità, anche se per molti dei quali la lotta obbligatoria è già regolamentata:

    • Anoplophora chinensis e A. glabripennis sono coleotteri cerambicidi originali dell'asia e introdotti in Italia attraverso il legname non trattato. Responsabili di notevoli danni ai boschi, è in vigore la lotta obbligatoria sin dal 2008.

    • Rynchophorus ferrogineus (Oliver). E' l'arcinoto punteruolo rosso della palma, oggetto anch'esso di diversi provvedimenti di lotta obbligatoria

    • Paysandisia archon. Lepidottero della famiglia Castniidae responsabili di notevoli danni alle palme;

    • Thaumetopoea pityocampa. La processionaria del pino non ha bisogno di presentazioni.

    • Megaplatypus mutatus. Il “Platipo” è un coleottero curculionide di origine sudamericana in grado di danneggiare molti alberi da legno;

    • Matsucoccus feytaudi. E' la famosa Cocciniglia della corteccia del Pino marittimo, responsabile di notevoli danni nelle zone costiere;

    • Tetranychus evansi. Acaro del pomodoro per il quale esiste un allarme dell'EPPO

    • Bursaphelenchus xylophilus. Nematode delle piante forestali

  • Le misure sono:

    • Individuazione urgente delle aree di intervento per il contenimento dell’emergenza fitosanitaria relativamente ad alcuni organismi nocivi (riportati nell’ordinanza), nonché l’individuazione delle urgenti misure di messa in sicurezza per il loro contenimento;

    • Coordinamento dei servizi fitosanitari regionali, delle Regioni e degli enti locali per le suddette azioni;

    • Coordinamento dell’attività di formazione, ricerca e sperimentazione, prevedendo l’istituzione di un tavolo di concertazione con enti ed istituti di ricerca pubblici e privati;

    • Predisposizione e gestione di un albo degli operatori economici che possono effettuare interventi per l’eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi oggetto dell’ordinanza, previa definizione in collaborazione con il servizio fitosanitario nazionale dei requisiti necessari;

    • Adozione di azioni informative per fornire indicazioni circa i rischi della diffusione degli organismi nocivi sopra elencati, anche attraverso un piano di comunicazione a supporto dell'attuazione degli interventi previsti.

    • Adozione di azioni informative per fornire indicazioni circa i rischi della diffusione degli organismi nocivi sopra elencati, anche attraverso un piano di comunicazione a supporto degli interventi previsti

    • Realizzazione di una task-force dedicata specificatamente a questa tematica .

 

Provvedimenti citati

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (1)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate al fine di tener conto della direttiva 2011/58/UE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim (1)
Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (1)
Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (1)
Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari (1)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

11-Decanol, 6-Benzyladenine, Aluminium sulphate, Azadirachtin, Bromadiolone, Bupirimate, Carbetamide, Carboxin, Clethodim, Cycloxydim, Cyproconazole, Dazomet, Diclofop, Diethofencarb, Dithianon, Dodine, Etridiazole, Fenazaquin, Fenbutatin oxide, Fenoxycarb, Fluometuron, Flurochloridone, Flutriafol, Hexythiazox, Hymexazol, Indolylbutyric acid, Isoxaben, Lime sulphur (calcium polysulphid), Metaldehyde, Myclobutanil, Oryzalin, Paclobutrazol, Pencycuron, Sintofen (aka Cintofen), tau-Fluvalinate