La Commissione europea prende atto della sentenza sul Metalaxil e con il regolamento 1313/2007/CE dell'8 novembre 2007 annulla la ormai famosa decisione 2003/308/CE del 2 maggio 2003 e fissa al 30 giugno 2010 il termine entro il quale dovrà essere presa una decisione sull'autorizzazione europea della sostanza. Gli stati membri potranno di conseguenza consentire la commercializzazione di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil almeno sino a quella data.
Se non vi saranno ulteriori imprevisti giudiziari, il celebre antiperonosporico godrà quindi di una proroga di ben tre anni e mezzo e sancirà la conclusione del processo di revisione comunitaria iniziato quasi diciassette anni prima. Adesso gli stati membri potranno tornare a consentire la commercializzazione del metalaxil, anche se l'articolato del regolamento di ripristino non brilla per la sua chiarezza: nel “considerando” n° 7 sembra infatti motivare la concessione della proroga sino al Giugno 2010 per “consentire l’esame di tale sostanza e contemporaneamente l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil da parte degli Stati membri”, il che lascia trasparire la necessità di concedere nuove registrazioni in sostituzione di quelle revocate, piuttosto che ripristinare le autorizzazioni originarie.
Differenza non di poco conto che potrebbe avere conseguenze sulle tempistiche autorizzative e che potrebbe mettere a rischio la presenza sul mercato del metalaxil nella prossima campagna. Il suggerimento del regolamento potrebbe tuttavia rimanere tale in quanto la Commissione Europea non ha giurisdizione sulle procedure che i singoli stati membri attuano con le sostanze ancora “in revisione”, come è tornato ad essere il metalaxil, e quindi assisteremo al consueto mosaico comunitario che sarà probabilmente teatro di importazioni illegali e conseguenti usi impropri, resi possibili anche dal fatto che i limiti massimi di residui attualmente in vigore, come dettagliato nel relativo provvedimento nazionale uscito recentemente (Decreto 31 Luglio 2007, pubblicato sulla GU 254 del 31 Ottobre scorso), comprendono sia l'isomero (metalaxil-m), che il racemo (metalaxil), rendendo pressoché impossibile sanzionare con questo strumento normativo eventuali usi impropri.