A oltre venti anni dalla pubblicazione della legge “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”, meglio conosciuta come “748 del
Nuove categorie di fertilizzanti nazionali.
Substrati di coltivazione. La nuova tipologia di fertilizzante, richiesta dalla generalità di operatori del settore per adeguare la normativa italiana alla realtà del mercato globale, non contiene tuttavia ancora prodotti. Vista la semplificazione nella possibilità di aggiornamento degli allegati, non dovrebbero tardare ad arrivare novità in merito.
Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali. Appartengono a questa categoria vari tipi di torbe e la lignite.
“Prodotti ad azione specifica”. E’ indubbiamente la principale novità introdotta dal provvedimento e va a colmare un importante vuoto normativo. Come chiaramente riportato nelle definizioni del provvedimento, trattasi di “i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico”. Questa categoria è a sua volta suddivisa in:
· Prodotti ad azione su fertilizzanti. Composta da sostanze che prolungano o modificano il rilascio degli elementi nutritivi nel suolo mediante meccanismi di tipo biochimico (inibitori della nitrificazione e/o dell’ureasi) o chimico-fisico (ricoprenti).
· Prodotti ad azione su suolo. Sono principalmente sostanze che agiscono sulle caratteristiche chimico-fisiche (come ad esempio le resine scambiatrici di elementi) o biologiche del suolo (come ad esempio l’inoculo di funghi micorrizici).
· Prodotti ad azione su pianta. Questa categoria è per ora composta solamente da due prodotti, entrambi biostimolanti ed entrambi idrolizzati proteici, uno di origine vegetale e l’altro di origine animale. Questo inserimento ha conferito rilievo normativo a tutti quei prodotti che per le loro caratteristiche erano difficilmente inquadrabili come concimi e tantomeno come fitoregolatori. La norma prevede anche che l’attività biostimolante non derivi dall’aggiunta di fitormoni, che normalmente ricadono nell’ambito di applicazione della normativa europea sugli agrofarmaci, in qualità di fitoregolatori. Questa puntualizzazione ha l’obiettivo di minimizzare gli aggiramenti della norma sulla registrazione degli agrofarmaci che, evidentemente, viene a volte aggirata commercializzando sotto mentite spoglie dei veri e propri fitoregolatori.
Concimi CE
Un’altra importantissima novità che conferirà sicuramente una semplificazione e una maggiore trasparenza al settore è l’eliminazione di quei concimi nazionali per i quali esiste un identico concime CE. Come massima espressione di semplificazione, nella norma non viene riportato l’elenco dei concimi CE, come avveniva per la legge 748, ma si fa solamente riferimento al già citato regolamento 2003/2003 che, come regolamento, non ha bisogno di nessun provvedimento nazionale per poter essere applicato.
Tracciabilità
Altro aspetto importante del provvedimento è l’applicazione della tracciabilità, attraverso la costituzione del “Registro dei produttori” e del “Registro dei fertilizzanti”, a sua volta suddiviso in “Fertilizzanti convenzionali” (Parte prima) e “Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica” (Parte seconda). Mediante questo censimento dei componenti della filiera dei fertilizzanti sarà quindi più agevole tenere sotto controllo tutte le fasi che portano dalla scelta delle materie prime alla commercializzazione del fertilizzante all’utente finale, con un potenziale incremento qualitativo generale. Non siamo ancora a un vero procedimento autorizzativo dei fertilizzanti come avviene per gli agrofarmaci e i biocidi, ma l’attuazione di un ragionevole regime di controlli è indispensabile per mantenere elevato il grado di protezione da tutte le potenziali cause di contaminazione della catena alimentare e d’inquinamento ambientale.
Sanzioni
Poiché l’efficacia di ogni norma è legata alla certezza della sanzione, anche questo provvedimento è stato dotato di un apparato sanzionatorio che a una prima analisi appare di tutto rispetto, potendo arrivare ad un’ammenda di ben settantottomila €. Si va da 6.000-30.000 € (sanzione tipica 10.000 €) per chi produce o immette sul mercato fertilizzanti non ammessi, mentre per le difformità di titoli e gli errori di etichettatura la sanzione scende a 2.500-6.000 €, salvo che non si incorra nel famoso calcolo dell’e, il cosiddetto “grado di irregolarità” che punisce lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, che arriva a sanzionare le cosiddette “irregolarità gravi” con il massimo della pena di 16.000-78.000 €.
Tariffe
Nelle bozze che sono circolate tra le associazioni di produttori durante la stesura della legge il capitolo “Tariffe” è quello che più ha creato aspettative: sino all’ultimo momento si è creduto che l’iscrizione ai vari registri fosse onerosa, mentre nella versione definitiva sono previste tariffe solamente per coprire le spese delle attività connesse all’inserimento di nuovi fertilizzanti negli allegati della legge o al loro aggiornamento, sulla falsariga di quanto viene attualmente effettuato in altri settori quali il farmaceutico o il fitosanitario.
Smaltimento scorte
I fertilizzanti conformi alla normativa precedente al DL 217 potranno essere commercializzati per dodici mesi dall’entrata in vigore della norma, e cioè sino al 5 luglio 2007.
Prossimi sviluppi
E’ prevista a breve la pubblicazione di un provvedimento correttivo dei numerosi errori presenti nella prima stesura ed entro la fine dell’anno è prevista la prima riunione della nuova commissione tecnico-consultiva.
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Fonte: Agronotizie






























