La detrazione del 55% per le spese di installazione dei generatori a biomasse nell'ambito degli incentivi previsti dalla Finanziaria 2008 è regolata dal D.M. del 11/03/2008 e precisamente dal comma 2 dell'art. 1.
In esso si fa riferimento alla 'sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili'. I valori limite di fabbisogno di energia primaria annui per la climatizzazione invernale dovranno essere inferiori a quelli riportati all'allegato 1 del suddetto decreto.
Tale condizione deve essere verificata dal tecnico certificatore.
Inoltre il generatore dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.
I suddetti requisiti devono essere certificati dal produttore del generatore stesso.