La
Corte di Cassazione, Sez. V Civ., con
sentenza n. 24271 del 30 settembre 2019, ha giudicato il caso di una
azienda agricola che forniva ad una ditta terza, quindi al di fuori della propria sede aziendale, un servizio di
catering continuativo, ossia di somministrazione di pasti e bevande, non limitandosi alla loro preparazione e vendita.
A tale attività era riconducibile la maggior parte degli introiti dell'azienda agricola (66%), diventando quindi
attività principale, pur beneficiando del regime forfettario di determinazione del reddito di impresa e dell'Iva di cui alla L. 413/91, art. 5.
La sentenza di cui sopra ha quindi stabilito che l'attività svolta da tale azienda agricola, sotto il profilo fiscale,
non sia riconducibile ad attività agrituristica, con conseguente inapplicabilità del regime forfettario di determinazione del reddito di impresa e dell'Iva (L. 413/91, art. 5).
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