Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, seconda sezione, si è pronunciato venerdì 5 aprile 2019 sui ricorsi presentati da alcune imprese agricole inizialmente escluse dalla graduatoria della misura 4.1 A del Programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2020, dedicato agli investimenti strutturali delle aziende agricole. Il giudice – con sentenza n. 00513/2019 - ha ritenuto inammissibili e improcedibili i ricorsi in quanto l’Autorità di gestione ha provveduto a correggere la graduatoria stessa, correggendo gli errori e includendo le aziende ricorrenti sulla base dei ricalcoli effettuati, basati sull'esclusione dal calcolo dell'incremento di redditività media aziendale le imprese con parametri di redditività palesemente non conformi alle medie agronomiche. La vicenda è nota e interessa anche altre misure del Psr che prossimamente vedranno l’emissione di ordinanze per l’Autorità digestione del Psr Puglia.
 

Il provvedimento del Tar Puglia

“Per quanto già osservato – si legge nel provvedimento emesso dal Tar - essendo stato l’atto originariamente impugnato profondamente modificato e, in particolare, essendo esso venuto meno per la parte riguardante i soggetti coinvolti nel processo, la cui posizione è stata specificamente rivalutata nella determina sopravvenuta del 15 marzo 2019, i ricorsi non possono che essere dichiarati improcedibili”.

Prima dell’udienza dello scorso 19 marzo 2019, la Regione, infatti, ha depositato la deliberazione dell’Autorità di gestione n. 47 del 15 marzo 2019, con cui è stata modificata la graduatoria impugnata, viziata dall’utilizzo disinvolto, da parte di alcune imprese dell’Incremento di performance aziendale, che ogni azienda deve calcolare come differenza tra la redditività aziendale dopo l'investimento e la redditività prima dell'investimento e che l’Autorità di gestione valutava sulla base della differenza tra l’incremento di performance aziendale di ogni azienda e l’incremento medio calcolato tra le domande di aiuto pervenute sulla misura.

“La circostanza – sostengono i giudici del Tar - che sia stato effettuato prontamente il deposito di tale atto, emesso solo quel giorno, giustifica già in sé l’acquisizione al fascicolo ai sensi dell’articolo 64 del codice del processo amministrativo; ciò anche senza contare, come più avanti riferito, che esso era stato già in parte preannunciato nelle relazioni precedentemente depositate”.

“In particolare – spiega la sentenza – l’Autorità di gestione, prendendo le mosse dalle ordinanze cautelari, come già anticipato nelle relazioni, ha condotto la verifica della correttezza dei dati e delle informazioni aziendali necessari per il calcolo del punteggio relativo all’incremento di performance aziendale dell’avviso con riguardo alle ditte ammesse all'istruttoria (n. 652) e ai ricorrenti (n. 112) e ha avviato l'accertamento in contraddittorio nei confronti di n. 533 ditte i cui elaborati informatici progettuali presentavano dati aziendali non conformi: per n. 359 ditte, di cui n. 36 ricorrenti, il suddetto accertamento si è concluso con esito negativo”.

“È stata infine ricalcolata la performance economica media, non includendo i valori relativi alle 359 richieste per le quali il contraddittorio aveva sortito esito negativo, risultante pari a 0,358238711. - spiega la sentenza - A questo punto l’Autorità di gestione ha altresì ampliato l’ambito delle verifiche per riesaminare la posizione di altri soggetti estranei ai giudizi: ha valutato i 163 ricorsi amministrativi/richieste di riesame relativi ai punteggi assegnati anche sulla base di altri criteri di selezione, modificando così la posizione di 60 richiedenti; ha preso atto di 10 rinunce al finanziamento e ha escluso altre 128 domande per le quali accertava la mancanza della sostenibilità finanziaria del progetto proposto”.
 

Di Gioia: "Restituito onore alla Regione Puglia"

“La sentenza del Tar – dichiara l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia - restituisce onore alla Regione Puglia e al lavoro svolto in questi anni. Purtroppo molti, taluni perché in mala fede altri per aver esasperato i contenziosi amministrativi, hanno limitato la nostra possibilità di esser veloci ed efficaci. Oggi con questa sentenza, che di fatto fa decadere tutte le pretese dei ricorrenti, riconosce la bontà delle procedure e delle istruttorie della Regione Puglia e ci conferma che il bando ha una logicità ed una corretta selettività. Questa decisione ci permette di rimettere in pista in tempo utile le procedure al fine di poter essere ancora più performanti e utili al progresso della nostra agricoltura regionale".

"Confido che, con l’occasione, si possa finalmente ripristinare un clima di fiducia nelle istituzioni e ridurre il clima di litigiosità tra operatori che ha caratterizzato gli ultimi mesi
- aggiunge di Gioia - In questo modo si potrà far sì che i beneficiari individuati possano completare gli investimenti in tempi rapidi e che si possano cogliere quanto prima le opportunità che arriveranno dai nuovi bandi, dove tutti gli esclusi potranno trovare nuove occasioni. Oggi parte un nuovo inizio per la nostra agricoltura".

“La sentenza dà ragione alla Regione Puglia e all'attività procedurale e istruttoria svolta fino ad oggi. Si proseguirà - fa sapere l’assessorato - a tutti gli adempimenti a seguire la graduatoria pubblicata lo scorso 15 marzo 2019 con Determinazione dell’Autorità di Gestione Psr Puglia n. 47”.


Confagricoltura Bari: "La sentenza ridà serenità"
“La sentenza del Tar – commenta il presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Michele Lacenere - serve a ridare serenità allo svolgimento della misura oggetto del contenzioso, oltre che alle altre misure strutturali e spero che, finalmente, la struttura dell’assessorato sia nelle condizioni di portare a termine questa operazione che potrà dare una boccata di ossigeno agli investimenti delle nostre aziende agricole”.