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Rientrano nel campo di applicazione della norma:
- tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto (tempo indeterminato, determinato, intermittente, apprendistato ecc..),
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Le predette disposizioni non sono invece applicabili ai rapporti di lavoro:
- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, Dlgs n. 165/2001;
- domestico o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei Ccnl per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Dal primo luglio 2018, i datori di lavoro/committenti dovranno quindi corrispondere la retribuzione/compensi ai lavoratori/collaboratori tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a sedici anni.
La Coldiretti ricorda che anche gli anticipi vanno pagati in modo tracciato e devono essere esposti sulla busta paga del mese di riferimento. Per i trasgressori è prevista l'applicazione di una sanzione da mille a 5mila euro.
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Fonte: Coldiretti Piacenza