Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ricorda a tutti i liberi professionisti che è ancora aperta la possibilità di potersi avvalere del più favorevole “regime dei minimi” del 2014: per farlo c’è tempo fino al 31 gennaio 2015.

Nel mese di dicembre 2014 il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ha promosso una capillare campagna informativa per ricordare a tutti i propri neo-iscritti e ai professionisti in generale l’utilità di aderire (entro il 31 dicembre 2014) al regime fiscale “dei minimi”, prima che la legge di stabilità 2015 (in vigore dal 1 gennaio scorso) lo modificasse in maniera profondamente negativa.

Il “vecchio” regime dei minimi prevedeva infatti che un professionista che iniziasse per la prima volta l’attività, rispettando le seguente condizioni:
- non fatturare più di 30.000,00 euro all’anno di lavoro professionale;
- non acquistare più di 15.000,00 euro di beni strumentali (computer, armadi, scrivanie) in totale, nell’arco di un triennio;
- non avere spese per lavoro accessorio, dipendente ed assimilato;
potesse godere di una vera “fiscalità di vantaggio” (tassazione del 5% sul solo reddito netto; esenzione dall’obbligo della contabilità Iva; esenzione dalle ritenute di acconto) per almeno 5 anni ovvero un tempo più lungo (fino a 35 anni di età).

Com’è noto, con la legge di stabilità 2015, in vigore dal 1 gennaio 2015, il limite di fatturato è stato abbassato a 15.000,00 euro e l’imposta aumentata al 15% (peraltro calcolata non sul reddito reale ma su di un reddito “teorico” e quasi sempre più alto).

Molti giovani agrotecnici ed agrotecnici laureati colsero l’invito del Collegio nazionale anticipando, ove possibile, l’apertura di P. Iva e l’avvio dell’attività professionale, mettendosi così in condizione di poter godere del precedente, più favorevole regime fiscale.
Non tutti i liberi professionisti però (pur avviando l’attività negli ultimi giorni del 2014) sono riusciti a fare le pratiche di apertura di P.Iva in tempo utile, anche in ragione delle tradizionali festività natalizie e di capodanno, rimanendo così tagliati fuori; è bene allora sapere -e divulgare- che per loro e per quanti altri in ritardo con le pratiche è tuttora aperta la possibilità di rientrare nel “vecchio”, e più favorevole, regime dei minimi.

Ecco come. Tutti coloro che sono in possesso dei necessari requisiti possono ancora aprire P.Iva, purchè entro il 31 gennaio 2015 usufruendo del precedente “regime dei minimi”, a condizione di dichiarare come data di inizio attività il 31 dicembre 2014.

Questa opportunità per i “ritardatari” è resa possibile dall’art. 35 comma 1 del  Dpr n. 633, il quale recita:

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita Iva che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”.

Quanto sopra, pur rappresentando una concreta possibilità di rientrare nel precedente e più favorevole “regime dei minimi”, deve sempre essere visto alla luce della possibilità che l’Agenzia delle Entrate contesti l’operazione chiedendo prova dell’effettivo inizio dell’attività nel 2014; si ritiene che la prova -ove richiesta- possa essere rappresentata dal congiunto verificarsi di due elementi:

1.  l’emissione di una fattura, di qualunque importo, entro il 31 dicembre 2014, oppure datata nel gennaio 2015 ma che evidenzi la dicitura “prestazione resa nel dicembre 2014”;

2. l’iscrizione del professionista alla rispettiva Cassa di previdenza entro il 30esimo giorno dall’inizio dell'attività (ad esempio, se un soggetto dichiara l’inizio attività al 30 dicembre 2014 deve avere inviato domanda di iscrizione alla propria Cassa di previdenza entro il 29 gennaio 2015 o precedentemente);

oppure anche solo con la presenza dell’ultimo elemento (rappresentato dall’iscrizione alla Cassa di previdenza nei termini).
Si ricorda che, per gli iscritti nell’Albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati il codice identificativo della professione, da indicare all’atto dell’apertura della P.Iva è il 74.90.12, mentre la Cassa di previdenza è quella Agrotecnici/Enpaia (vedi anche il sito www.agrotecnici.it).

Considerato l’estrema penalizzazione del nuovo regime dei minimi - ha commentato Roberto Orlandi, presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati - la possibilità offerta da una puntuale lettura del Dpr n. 633/1972 consente di salvare le posizioni di tutti quei giovani liberi professionisti che, pur avendo iniziato l’attività nel dicembre 2014, non sono riusciti a fare per tempo le necessarie comunicazioni, per le feste natalizie dei loro consulenti. Dal momento che questa soluzione non interessa solo gli agrotecnici ma tutti i liberi professionisti, è opportuno dare ad essa, nei pochi giorni che ci separano dal 31 gennaio 2015, la massima diffusione possibile”.