Si compone di 40 articoli il disegno di legge sull'agricoltura e l'agroalimentare biologico approvato dal consiglio dei ministri. Nel titolo I° sono dettate le norme generali. Il primo articolo stabilisce le finalità del provvedimento, che è quella di “incrementare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di garantire la biodiversità, di assicurare la salute e l'informazione dei consumatori, nel rispetto delle competenze delle regioni”. L'art. 2 definisce agricoltura biologica e prodotti dell'agricoltura biologica. L'art. 3 stabilisce le competenze di stato, regioni ed autonomie locali in materia. L'art. 4 istituisce i “distretti biologici”, l'art. 5 il comitato consultivo per l'agricoltura biologica e l'art. 6 le intese di filiera per il settore. L'art. 7 stabilisce che le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate dal decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione. L'art. 8 è relativo alla etichettatura e pubblicità mentre l'art. 9 istituisce un logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica. L'art. 10 prevede la realizzazione di un programma nazionale per l'informazione e la promozione del biologico, mentre l'art. 11 assegna al comitato consultivo il compito di coordinare ed indirizzare le attività promozionali. Il titolo II (artt. 12 - 16) contiene le disposizioni in materia di produzione biologica. Il titolo III (artt. 17 - 28) stabilisce le norme relative al sistema dei controlli ed il relativo regime sanzionatorio. Il titolo IV riguarda gli obblighi cui devono sottostare gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da paesi terzi. Viene anche istituito (art. 28) il sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica – Sinab). Il titolo v (artt. 32 - 40) contiene le disposizioni finali e transitorie per la ristorazione collettiva, le aree verdi pubbliche, la semplificazione delle procedure; la trasmissione telematica delle informazioni richieste e le disposizioni di attuazione. (Agrapress)